Cassazione Civile, Ordinanza n. 06261/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con ripresa a tassazione di IRES, IRAP e IVA, sostenendo: (i) la nullità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e per omessa consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; (ii) la nullità dell'avviso per carenza di motivazione; (iii) nel merito, l'inesistenza dei presupposti della rettifica, perché le spese di sponsorizzazione contestate sarebbero state inerenti e congrue, inoltre l'operazione fatturata sarebbe esistita ed effettiva sia oggettivamente sia soggettivamente. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione la società lamentava anche omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e violazione dei principi sulla deducibilità del costo e sulla detraibilità dell'IVA connessa alla sponsorizzazione sportiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che per i tributi non armonizzati l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale non sussiste in mancanza di specifica previsione e che, per l'IVA, comunque il contribuente non aveva assolto l'onere di indicare le concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ribadito che i costi di sponsorizzazione sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivatamente escluso l'inerenza, valorizzando anche la sproporzione del costo; ha inoltre escluso la sussistenza di motivazione apparente e dichiarato inammissibili le doglianze miranti a una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è stato riconosciuto in modo generalizzato nel caso di accertamento a tavolino; la sua violazione non è stata ravvisata.
L'accertamento è stato ricondotto a un invito a esibire documentazione, dunque a una verifica fiscale a tavolino.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il contraddittorio, ma la Corte ha ribadito che la tutela rafforzata opera per i tributi armonizzati nei limiti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per la violazione di legge dedotta in ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all'omesso esame di fatti decisivi, nei limiti previsti dalla riforma del 2012; non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, cioè non idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato il solo "minimo costituzionale" della motivazione, il cui rispetto esclude la nullità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Serve da parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In tema di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale e opera solo quando sia espressamente previsto dalla legge.
- Per i tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio è causa di invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che non sarebbero state pretestuose.
- L'accertamento fondato su invito a esibire documentazione integra una verifica a tavolino, distinta dall'accesso e ispezione presso i locali del contribuente.
- I costi di sponsorizzazione sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa; l'inerenza è un giudizio qualitativo e può essere esclusa anche quando il costo risulti antieconomico o sproporzionato rispetto all'utilità attesa.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito o delle prove quando la censura miri soltanto a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove se il ragionamento decisorio è intelligibile.
- In presenza di doppia conforme, le censure sul fatto devono indicare specificamente le differenze tra le due decisioni di merito per superare il limite al sindacato di cassazione.
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