Cassazione Civile, Ordinanza n. 32723/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un acquirente aveva citato in giudizio la venditrice e altri soggetti, deducendo vizi dell'immobile acquistato e chiedendo, da un lato, la riduzione del prezzo e il risarcimento ex garanzia per vizi della vendita, dall'altro il risarcimento ex art. 1669 c.c. per gravi difetti dell'edificio. La venditrice aveva eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia ex art. 1495 c.c. e l'inoperatività dell'azione ex art. 1669 c.c. per decorso del termine decennale dall'ultimazione dei lavori. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato: (1) un contrasto logico della motivazione della sentenza d'appello sulla prova della data di ultimazione dei lavori; (2) la violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale travisato il certificato di collaudo e attribuito rilievo alle risultanze catastali ai fini della decorrenza del termine decennale ex art. 1669 c.c.; (3) l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della domanda di riduzione del prezzo di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto le prime due censure inammissibili perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito e comunque prive di adeguata specificità e autosufficienza, osservando che la Corte d'appello aveva fondato il proprio convincimento su un complesso di elementi convergenti circa l'ultimazione delle opere in epoca infradecennale rispetto alla denuncia dei vizi. Ha poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché, una volta confermata la responsabilità ex art. 1669 c.c., la ricorrente non aveva più interesse a far valere la tardività della diversa azione di riduzione del prezzo. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sul contrasto logico della motivazione è stata ritenuta non fondata perché la motivazione della sentenza d'appello era articolata e coerente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state ricondotte ai vizi di legittimità dedotti, ma dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a una rivisitazione del merito.
Non è stato ravvisato un vizio di valutazione della prova, poiché la Corte d'appello ha apprezzato unitariamente gli elementi documentali disponibili.
Richiamato quale base della domanda di riduzione del prezzo e risarcimento per vizi della cosa venduta.
Richiamato per l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia.
È stata ribadita la necessità di riferire il dies a quo della prescrizione decennale alla data di ultimazione delle opere; la responsabilità è stata confermata perché la prova dell'ultimazione tempestiva non era stata data dalla ricorrente.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova della data di ultimazione dei lavori.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare il valore probatorio della documentazione.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta per difetto di interesse, una volta confermata la responsabilità ex art. 1669 c.c.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
È stato ribadito l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento complessivo e non manifestamente illogico delle prove.
- Ai fini della responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine decennale decorre dall'ultimazione delle opere, e grava sulla parte che eccepisce la prescrizione o contesta la tempestività dell'azione dimostrare la data rilevante quando la ricostruzione fattuale del giudice di merito sia sorretta da elementi convergenti.
- La censura in cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti su cui si fonda vanno indicati e trascritti in modo specifico, così da consentire alla Corte il controllo della decisività della doglianza.
- L'eccezione relativa alla tardività di una domanda fondata su un diverso titolo di responsabilità diventa priva di interesse se la pronuncia di merito sulla responsabilità principale resta ferma ed è idonea da sola a sorreggere la condanna.
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