Cassazione Penale, Sentenza n. 32804/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Porcelli ha impugnato l'ordinanza del 18/03/2024 con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti (reati indicati agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicità di motivazione nel ritenere che non vi fossero elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia intramuraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., sottolineando: il radicale mutamento di vita dimostrato da contributi dichiarativi offerti in diversi procedimenti (collaborazione con la giustizia), la delocalizzazione degli arresti domiciliari rispetto al luogo di commissione dei reati e il tempo decorso dall'applicazione della misura, che secondo la difesa avrebbero reso possibile l'applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari eventualmente con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima, congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato il ruolo apicale del Porcelli nell'associazione di tipo mafioso/di narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/1990), l'elevata pena inflitta e l'ampio numero di reati commessi, per cui permane un concreto e attuale pericolo di reiterazione delittuosa. La collaborazione dichiarativa non è stata ritenuta, nel caso concreto, sufficiente a qualificare l'imputato come collaboratore di giustizia capace di aver reciso i legami criminali; il mero decorso del tempo e la delocalizzazione della misura non sono risultati efficaci a superare la presunzione cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Usato per evidenziare il ruolo apicale del ricorrente in una associazione di rilevanza ai fini del narcotraffico; la qualificazione aggravata accentua la presunzione della necessità della custodia cautelare
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma che disciplina specifici reati sostanziali (illeciti in materia di stupefacenti) contestati al ricorrente
Codice di procedura penale - art. 310
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare dinanzi al Tribunale del riesame; qui richiamata in relazione all'impugnazione originaria proposta dall'imputato
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della presunzione dell'adeguatezza della custodia in carcere in presenza di determinate condizioni; il ricorrente sosteneva che tale presunzione fosse superabile dai suoi nuovi elementi, mentre la Corte ha ritenuto la presunzione non superata nel caso concreto
Codice di procedura penale - art. 274
Regola i presupposti delle misure cautelari (esigenze cautelari); la Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia carceraria
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'adempimento formale a seguito del provvedimento (trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario)
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un sindacato di legittimità limitato: non può rivedere la valutazione dei fatti o riassegnare diversa credibilità alle prove quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e coerente; interviene solo per vizio di legge o manifesta illogicità
- La collaborazione con la giustizia (dichiarazioni testimoniali o contributi dichiarativi) è elemento rilevante ma non autonomamente e automaticamente risolutivo: per giustificare l'attenuazione della misura bisogna provare, con elementi concreti e specifici, che la collaborazione ha determinato una reale e duratura cesura dai contesti criminali
- Il ruolo soggettivo dell'imputato (es. posizione apicale nell'associazione) e la gravità/numero dei delitti e della pena inflitta pesano fortemente nella valutazione del pericolo di reiterazione e possono legittimare la conferma della custodia cautelare
- Il mero decorso del tempo in custodia o la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti per modificare la misura cautelare; occorrono elementi nuovi e significativi che indichino un cambiamento della situazione di rischio
- La delocalizzazione degli arresti domiciliari (cioè l'applicazione della misura in luogo diverso da quello di commissione dei reati) non è di per sé idonea ad escludere il pericolo di reiterazione quando sussista un elevato grado di inserimento in circuiti criminali e la capacità di operare tramite intermediari
- Nei reati previsti dall'art. 74 D.P.R. 309/1990 opera una presunzione cautelare rafforzata: il giudice deve fornire motivazioni robuste per ritenere superata tale presunzione e ammettere misure meno afflittive
- In sede di impugnazione in Cassazione è strategico concentrare le doglianze su vizi di diritto o su illogicità manifeste della motivazione, evitando censure che si riducano a una mera richiesta di rivalutazione dei fatti
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