Cassazione Penale, Ordinanza n. 05173/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 10, comma 3, del d.l. 14/2017. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo lamentava mancanza di motivazione sulla recidiva applicata. La Corte rilevava che la doglianza sulla recidiva era tardiva perché non proposta nei motivi di appello, mentre il motivo sull'art. 131-bis era manifestamente infondato poiché la non abitualità del comportamento risultava esclusa dai numerosi precedenti penali dell'imputato, anche per reati della stessa indole, oltre che dalla sottoposizione a misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardivo il motivo sulla recidiva e manifestamente infondato quello relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., poiché la presenza di plurimi precedenti penali e di condanne per reati della stessa indole escludeva la non abitualità del comportamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.l. 14/2017
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.
La causa di non punibilità è esclusa quando difetta uno dei due indici-requisiti richiesti; nel caso concreto la non abitualità è esclusa dai numerosi precedenti e dalle condanne per reati della stessa indole.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non risultante nel caso di specie.
Richiamato come parametro dei precedenti specifici dell'imputato, rilevante ai fini dell'esclusione della non abitualità.
Richiamato come parametro dei precedenti specifici dell'imputato, rilevante ai fini dell'esclusione della non abitualità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per tardività quando introduce una censura non proposta nei motivi di appello, se la questione avrebbe dovuto essere dedotta nel grado precedente.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede la compresenza dei suoi indici-requisiti; la mancanza anche di uno solo di essi è sufficiente per escluderne l'applicazione.
- La non abitualità del comportamento può essere esclusa sulla base di plurimi precedenti penali, specie se riferiti a reati della stessa indole, e ciò basta a negare la particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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