Cassazione Civile, Ordinanza n. 23758/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, avvenuta nel 2007, delle quote di una s.r.l. da parte del dante causa degli intimati alla società ricorrente, con quietanza notarile di pagamento integrale del prezzo. Gli eredi del cedente hanno poi agito per ottenere, oltre alla restituzione di un terreno e al risarcimento dei danni per asserita occupazione illegittima, anche il pagamento del saldo del prezzo della cessione, sostenendo che esso risultasse da una successiva scrittura privata del 2 ottobre 2008, sottoscritta dal legale rappresentante della società acquirente, qualificabile come ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. Il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento del saldo e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la scrittura del 2008 integrasse un riconoscimento di debito idoneo a spostare sull'acquirente l'onere di provare l'inesistenza del debito. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1988 c.c. e, in subordine, degli artt. 1321 e 1418 c.c., sostenendo che la scrittura del 2008 non fosse una vera ricognizione di debito ma un contratto, per di più nullo per indeterminatezza dell'oggetto, e comunque incompatibile con la pretesa relativa al saldo del prezzo già quietanzato; 2) censura conseguente sulle spese di lite, che avrebbero dovuto cadere in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. Ha affermato che la quietanza rilasciata in sede notarile aveva valore confessorio, ma che le dichiarazioni aggiunte erano state contestate dalla controparte; in tale situazione, ai sensi dell'art. 2734 c.c., spettava al confitente o ai suoi eredi provare i fatti aggiunti. La successiva scrittura del 2 ottobre 2008 è stata qualificata come ricognizione di debito/ promessa di pagamento con efficacia confermativa del rapporto fondamentale, idonea a determinare una relevatio ab onere probandi ex art. 1988 c.c., senza che venga meno il carattere unilaterale della dichiarazione solo perché inserita in un testo predisposto dal creditore. La Corte ha inoltre ribadito che la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma presuppone un rapporto causale sottostante, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, onere che incombe al debitore. Ritenendo quindi corretta la decisione di merito, ha rigettato il ricorso; il secondo motivo è stato assorbito. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricognizione di debito/promessa di pagamento ha efficacia confermativa del rapporto fondamentale e comporta una semplice relevatio ab onere probandi a favore del destinatario della dichiarazione, salvo prova contraria del debitore sull'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante.
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura contrattuale della scrittura; la Corte esclude che il documento, per il solo fatto di essere stato predisposto dal creditore e sottoscritto anche dal debitore, perda il carattere di dichiarazione unilaterale rilevante ex art. 1988 c.c.
Richiamato dal ricorrente come base della dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto; la censura è respinta perché il documento viene qualificato come ricognizione di debito, non come contratto nullo.
Richiamato in tema di confessione stragiudiziale contenuta nella quietanza.
Le dichiarazioni aggiunte alla confessione fanno piena prova nella loro integrità se non contestate; se la controparte le contesta, il confitente o i suoi eredi devono provarne la verità.
Il giudice valuta, in mancanza di prova delle dichiarazioni aggiunte contestate, l'efficacia probatoria complessiva del materiale acquisito secondo le risultanze di causa.
Richiamato nel procedimento di appello per la sospensione dell'esecuzione limitatamente alla condanna pecuniaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo la data rilevante, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La ricognizione di debito non è una fonte autonoma dell'obbligazione: essa conferma un rapporto causale preesistente e dispensa il creditore dalla prova del rapporto, salvo che il debitore dimostri che il rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto.
- Il carattere unilaterale della promessa di pagamento o della ricognizione di debito non viene meno se la dichiarazione è inserita in una scrittura predisposta dall'altra parte e sottoscritta dal debitore, purché il contenuto sostanziale sia quello di una dichiarazione confessoria o ricognitiva.
- Quando una quietanza contiene una confessione con dichiarazioni aggiunte che ne limitano o modificano gli effetti, e tali aggiunte sono contestate dalla controparte, l'onere di provarne la verità grava sul confitente o sui suoi eredi.
- La prova dell'estinzione del debito resta a carico di chi la allega; in difetto di prova contraria, il giudice può valorizzare la successiva ricognizione di debito come conferma dell'obbligazione residua.
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