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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12620/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione di un compendio immobiliare acquistato in parte da una società nell'ambito di una procedura esecutiva e, successivamente, in quota maggioritaria da altre aggiudicatarie. In primo grado la società aveva chiesto la divisione, il rimborso di spese per interventi di completamento degli immobili e un indennizzo ex art. 2041 c.c.; le controparti avevano resistito, contestando l'autorizzazione delle opere e imputando alla società la sottrazione di infissi e il deterioramento dei beni. Il Tribunale aveva disposto la divisione, negato il rimborso delle opere non autorizzate, riconosciuto un indennizzo ex art. 2041 c.c. alla società e posto a carico della società una quota di canoni di locazione. In appello, tra l'altro, era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta in via incidentale dalla ricorrente, sul rilievo che la sola assenza di segni di effrazione non provava la responsabilità della società custode. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 1177, 1218, 1768, 1780, 2697, 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che si era formato giudicato interno sulla qualità di custode della società e che, pertanto, spettava a quest'ultima provare che il danno da furto/deterioramento era dipeso da causa estranea alla sua sfera di controllo; contestava inoltre il riparto dell'onere probatorio e la sufficienza dell'argomento dell'assenza di effrazione per negare il risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato giudicato interno sulla mera affermazione della qualità di custode della società, trattandosi di un passaggio motivazionale privo di autonoma decisorietà. Ha poi ricostruito la posizione della società come quella del singolo contitolare che usa il bene comune e che, nella gestione della res comune, è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia, non già alla prova liberatoria propria del depositario o del responsabile ex recepto. La Corte ha quindi ritenuto infondata la pretesa di addossare alla società l'onere di dimostrare che il danno dipendesse da causa totalmente estranea; ha inoltre affermato che il rigetto della domanda risarcitoria discendeva da una valutazione di fatto circa l'assenza di negligenza nella custodia, non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1177 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fonte dell'obbligo di custodia e diligenza, ma la Corte esclude che la sua violazione fosse stata accertata in modo tale da fondare il ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità da inadempimento con onere liberatorio a carico del debitore, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto.

  • art. 1768 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per assimilare la posizione della controparte a quella del depositario; la Corte non ne applica la disciplina.

  • art. 1780 c.c.

    Esclusa l'applicabilità dei principi della responsabilità del depositario e della relativa prova liberatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene corretto l'apprezzamento di merito sulla mancanza di negligenza.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su un punto della sentenza, ma la Corte nega che il passaggio motivazionale abbia tale efficacia.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il giudicato interno; la Corte afferma che un semplice inciso motivazionale non è suscettibile di giudicato.

  • art. 2041 c.c.

    Menzionato nel contenzioso di merito per la domanda di indennizzo per miglioramenti eseguiti sugli immobili; non è oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 2030 c.c.

    Richiamato per affermare l'applicazione, anche alla gestione di affari altrui, della diligenza richiesta al mandatario nella custodia e amministrazione della cosa comune.

  • art. 1148 c.c.

    Richiamato in combinazione con gli artt. 1149-1152 c.c. per escludere che le norme sul possesso offrano una disciplina specifica della responsabilità per perdita o deterioramento della cosa comune.

  • art. 1149 c.c.

    Citato nel richiamo alle norme possessoria/restitutorie considerate non esaustive per la responsabilità del possessore.

  • art. 1150 c.c.

    Citato nel medesimo contesto delle norme sul possesso e sugli obblighi restitutori.

  • art. 1151 c.c.

    Citato nel medesimo contesto delle norme sul possesso e sugli obblighi restitutori.

  • art. 1152 c.c.

    Citato nel medesimo contesto delle norme sul possesso e sugli obblighi restitutori.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte esclude la possibilità di applicare la responsabilità da cosa in custodia ai danni arrecati alla cosa posseduta/comune.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, cioè su una statuizione dotata di propria individualità e decisorietà; non può formarsi su un semplice inciso o affermazione contenuta nella motivazione.
  • Nella comunione, il contitolare che utilizza e amministra il bene comune risponde dei danni alla res secondo la diligenza del buon padre di famiglia, secondo i principi generali della responsabilità e della gestione del bene, non già secondo la disciplina del depositario o della responsabilità ex recepto.
  • Per i danni o la sottrazione della cosa comune non opera automaticamente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., norma riferita ai danni arrecati a terzi dalla cosa e non ai danni subiti dalla cosa posseduta.
  • Quando il bene comune è posseduto da un contitolare senza opposizione degli altri, la sua posizione è assimilabile alla gestione di affari altrui; quando il possesso avviene con il consenso degli altri contitolari, può essere avvicinata al mandato.
  • Nel giudizio di responsabilità per perdita o deterioramento della res comune, il punto decisivo non è la prova liberatoria tipica del custode o del depositario, ma la verifica in concreto dell'adozione della normale diligenza nell'attività di gestione e custodia; tale apprezzamento, se fondato su elementi di fatto, è insindacabile in cassazione salvo vizi nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieComproprietàPossessoGiudicatoRicorso per cassazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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