Sentenza del 26/02/2024 n. 5075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme ricevute per lavoro straordinario e remunerazioni legate all’incremento della produttività, sostenendo che dovesse applicarsi l’imposta sostitutiva agevolata del 10% prevista dall’art. 2 del d.l. n. 93/2008. Con l’unico motivo di cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di tale norma: contestava che l’Università Suor Orsola Benincasa fosse stata qualificata come ente pubblico non economico e sosteneva che, essendo un’università privata legalmente riconosciuta, dovesse essere trattata come datore di lavoro privato ai fini dell’agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito della CTR della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso originario del contribuente, dopo che la CTP di Napoli aveva invece disposto il rimborso. La Corte ha ritenuto che l’agevolazione, destinata al settore privato, presupponga somme collegate a un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili, così da promuovere la competitività delle imprese. L’Università Suor Orsola Benincasa, pur essendo legalmente riconosciuta come università privata e pur potendo adottare atti di autonomia privata, non svolge tale attività economica e non rientra quindi nell’ambito della norma agevolativa. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 700 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
Tuttavia, con riferimento alla fattispecie in esame, l'applicazione dell' art. 2 , comma 1, del d.l. n. 93/2008 , conv. dalla legge n. 126/2008 , è impedita dalla stessa ratio della norma in questione.
La tassazione sostitutiva non si applica automaticamente a ogni retribuzione per straordinario o produttività erogata da un datore di lavoro privato o formalmente non statale. È necessario che l’attività del datore e i compensi agevolati siano coerenti con la finalità della norma: incentivare la competitività di imprese operanti sul mercato.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
In forza dell'art. 2, comma 5, del d.l. cit., le agevolazioni in questione trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, ad Euro 30.000,00.
La norma individua le amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini dell’esclusione dall’agevolazione, ma la decisione non fonda l’esito sulla sola qualificazione formale dell’università come pubblica amministrazione: ritiene decisiva la natura dell’attività svolta e la ratio economica della detassazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il rigetto dell’impugnazione comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione; nel caso concreto, il pagamento è dichiarato dovuto se il contributo è effettivamente dovuto.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione, con cui il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 93/2008. Il motivo è stato esaminato nel merito e rigettato.
Massime di principio
- Per stabilire se si applica un’agevolazione fiscale riservata al settore privato, non è sempre sufficiente la forma giuridica privata o il riconoscimento legale dell’ente: occorre verificare anche la natura concreta dell’attività e la finalità perseguita dalla norma.
- La detassazione prevista per compensi legati a straordinario e produttività è connessa, secondo questa decisione, a incrementi riferibili a un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili; non basta che la retribuzione sia denominata o collegata alla produttività.
- Un’università privata legalmente riconosciuta può essere qualificata come ente pubblico non economico per determinati profili, ma tale qualificazione non comporta necessariamente l’applicazione indistinta di tutta la disciplina delle pubbliche amministrazioni: la disciplina pertinente va individuata in relazione alla norma e all’attività concretamente in esame.
- Nel caso deciso, i dipendenti dell’Università Suor Orsola Benincasa non hanno diritto alla specifica agevolazione dell’art. 2 del d.l. n. 93/2008, perché l’attività dell’ente non è considerata attività economica di mercato diretta alla produzione di utili.
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