Cassazione Penale, Ordinanza n. 15549/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito in un procedimento per spaccio di stupefacenti in forma attenuata e in concorso. Con il primo motivo hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la natura di microspaccio dell'attività fosse stata già valorizzata ai fini del riconoscimento della fattispecie attenuata e che non potesse essere ulteriormente utilizzata in senso sfavorevole. Con il secondo motivo hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la carenza di motivazione sulla sua determinazione. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, privi di critica analitica alla motivazione impugnata e comunque infondati quanto al diniego delle attenuanti e alla dosimetria della pena. È stata inoltre esclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno, ritenendo insussistenti vizi di legittimità nella motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La natura di microspaccio era già stata valorizzata per riconoscere la fattispecie attenuata, sicché non poteva essere ulteriormente spesa per ottenere le attenuanti generiche.
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche con motivazione sintetica purché riferita ai criteri rilevanti.
La causa di non punibilità per prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come precedenti specifici e condotta complessiva, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama elementi decisivi o comunque rilevanti, quali precedenti specifici e valutazione complessiva della condotta, senza necessità di confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, perché manca un valido rapporto processuale di impugnazione.
- Quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente, la declaratoria comporta comunque la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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