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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01366/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano che, in composizione monocratica, aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione a un reato previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, commesso a Milano il 3 maggio 2024. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione di legge per omessa valutazione dei presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche in ragione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Ha inoltre contestato, in via implicita o generica, la mancata considerazione di profili ostativi alla condanna, ma senza specificità quanto alla eventuale erronea qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente previste, tra le quali non rientrano le doglianze relative alla responsabilità penale o alla valutazione dei presupposti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né quelle sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte ha aggiunto che le censure sull'erronea qualificazione giuridica del fatto sarebbero astrattamente ammissibili, ma nel caso concreto non erano state formulate con la necessaria specificità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento già definito in primo grado; la sentenza di applicazione della pena su richiesta comporta l'accettazione del rito speciale.

  • art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    norma incriminatrice posta a base della condanna con pena concordata; il testo non consente di individuare oltre il riferimento formale il contenuto specifico del fatto contestato.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua invocazione è ritenuta non deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità viene ritenuta non deducibile con tale ricorso, per la stessa ragione di tassatività dei motivi impugnatori contro il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che limita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole ipotesi espressamente previste; esclude doglianze sulla responsabilità e sulla non punibilità se non specificamente contemplate.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    viene interpretato nel senso che l'imputato, accedendo al rito speciale, rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa.

Massime di principio

  • L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che investano la penale responsabilità o la ricostruzione dei fatti di accusa.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è consentita nel ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che rientri in una delle specifiche ipotesi di ricorribilità previste dalla legge.
  • Le doglianze sull'erronea qualificazione giuridica del fatto possono essere in astratto ammissibili contro la sentenza di patteggiamento, ma devono essere formulate con specificità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'accesso al rito speciale comporta una rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa, con conseguente compressione dei motivi esperibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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