Cassazione Penale, Sentenza n. 11779/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e presunto travisamento della prova: si contestava l'errata valutazione della inattività della società CEDIN dal 2008; la presunta inesistenza dei rapporti tra GEMMATI e ORCIANI s.a.s. (nonostante bonifici prodotti); la valutazione delle circostanze relative alla AP ENERGY di PADALINO Antonio (mancato rinvenimento della sede, testimonianze che indicavano PADALINO come collaboratore esterno, ed interpretazione delle dichiarazioni del ricorrente). In via subordinata si chiedeva l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, una mera rivisitazione del merito e non indicassero vizi di motivazione tali da integrare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà. Non è stata fornita la specifica deduzione richiesta per dedurre il travisamento della prova nel caso di doppia conforme. La Corte ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito circa l'inesistenza delle operazioni fatturate (mancata registrazione in contabilità, inverosimiglianza delle spiegazioni, mancata operatività delle società emittenti e assenza di pagamenti) e ha ritenuto significative le dichiarazioni dell'ORCIANI sulla AP ENERGY, considerate confessorie. La richiesta subordinata di prescrizione è stata respinta in considerazione dell'aumento di un terzo del termine di prescrizione introdotto dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (previsto dal d.l. n. 138/2011, conv. in L. 148/2011). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti della censura in Cassazione per travisamento della prova: il vizio può essere dedotto solo se il ricorrente dimostra che l'elemento probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice di secondo grado (caso di doppia conforme) e con specifica deduzione
d.lgs. n. 74 del 2000 (articoli da 2 a 10 - reati tributari) e art. 17, comma 1-bis
Applicazione dell'aumento di un terzo del termine di prescrizione per i reati fiscali previsti dal decreto; la disposizione (entrata in vigore il 17/09/2011) si applica alla fattispecie e impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione invocata dal ricorrente
d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 148 del 2011
Norma normativa che ha introdotto (tra le altre misure) la modifica al termine di prescrizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000; rilevante per il calcolo della prescrizione nel caso di specie
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento per semplice dissenso sulla valutazione delle prove espressa dai giudici di merito: sono ammissibili i motivi solo se dimostrano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
- Nel caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado concordi), il ricorrente che deduca travisamento della prova deve specificare che l'elemento probatorio contestato è stato usato per la prima volta nella motivazione del secondo grado; senza tale specificazione il motivo è inammissibile
- Le dichiarazioni del ricorrente che assumono carattere confessorio possono avere rilievo decisivo e legittimare la conclusione di inesistenza delle operazioni fatturate, se collegate a elementi che ne evidenziano l'inverosimiglianza
- La mera produzione di elementi (es. bonifici, testimonianze) non garantisce l'accoglimento della tesi difensiva se i giudici di merito motivano coerentemente la valutazione di attendibilità e congruenza tra documenti, contabilità e testimonianze
- Le questioni di prescrizione richiedono attenzione alle modifiche legislative nel periodo rilevante: aggravamenti o aumenti dei termini introdotti da interventi normativi anteriori alla consumazione del reato possono estendere i termini e rendere infondate le richieste di estinzione per intervenuta prescrizione
- Le impugnazioni che chiedono una diversa comparazione delle prove o una rivalutazione della credibilità dei testi sono in genere inammissibili in Cassazione; la strategia difensiva in questa sede deve concentrarsi su vizi formali o di motivazione strutturali e specifici
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