Cassazione Civile, Ordinanza n. 19208/2025 del 12/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da un professionista per ottenere l'ammissione in prededuzione del credito di euro 127.100 maturato per prestazioni rese in favore della società poi fallita. Le prestazioni riguardavano la redazione della relazione di attestazione ex art. 161 l.fall. e l'asseverazione con deposito della relazione giurata ex art. 160, comma 2, l.fall., entrambe svolte in funzione di una domanda di concordato preventivo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il professionista non avesse adempiuto con la diligenza richiesta, poiché aveva attestato la fattibilità del piano in presenza di gravi incertezze sulla liquidazione, senza adeguate verifiche sulla solvibilità del terzo finanziatore e senza rappresentare correttamente ai creditori i limiti dell'impegno del terzo; inoltre aveva ritenuto che l'inammissibilità della proposta concordataria rendesse inutile anche la relazione giurata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: violazione dell'art. 1460 c.c. per avere il Tribunale qualificato l'obbligazione come di risultato e non di mezzi; violazione dell'art. 2645-ter c.c. in tema di idoneità dell'atto di destinazione a garantire la finanza esterna; violazione dell'art. 161, comma 3, l.fall. sulla prognosi di realizzabilità del piano; violazione dell'art. 160, comma 2, l.fall. per il preteso collegamento tra attestazione e relazione giurata; violazione dell'art. 111, comma 2, l.fall. sulla prededuzione del credito; e omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., relativi ad altri provvedimenti e agli atti di causa. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo perché il Tribunale non aveva fondato il rigetto sull'assenza del risultato sperato, ma sull'inesatto adempimento e sulla mancanza della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.; ha dichiarato inammissibili il quarto, sesto e settimo motivo perché non colpivano la ratio decidendi e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il ragionamento del Tribunale secondo cui il credito del professionista non poteva essere ammesso in prededuzione perché la prestazione era stata resa in modo inesatto e senza la diligenza qualificata richiesta all'attestatore di concordato. In particolare, la Corte ha ribadito che l'attestazione ex art. 161 l.fall. non si esaurisce nel mero deposito dell'elaborato, ma richiede la verifica della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano; ha inoltre affermato che, quando la curatela eccepisce l'inadempimento, incombe sul creditore-professionista dimostrare l'esatto adempimento. Ha poi precisato che l'eccezione di inadempimento non presuppone la gravità dell'inadempimento, a differenza della risoluzione del contratto, e che i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. erano inammissibili perché miravano a rivalutare il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal debitore convenuto anche in presenza di adempimento inesatto; il creditore che agisce per il pagamento deve provare l'esatto adempimento quando l'altra parte allega l'inadempimento.
L'attività del professionista attestatore deve essere svolta con la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell'incarico, non essendo sufficiente il solo compimento materiale dell'atto o il deposito della relazione.
L'attestatore deve verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il suo incarico richiede un'accurata e completa relazione asseverativa.
La relazione giurata prevista da tale norma, nel caso concreto, è stata considerata dal giudice di merito inutiliter data perché la mancata idoneità dell'attestazione aveva già impedito l'accesso alla procedura concordataria.
La censura sulla prededuzione è stata respinta in quanto il credito derivava da prestazioni eseguite in modo inesatto e prive di concreta utilità per la massa o per il committente nella procedura fallimentare.
La doglianza sulla funzione di garanzia dell'atto di destinazione è stata reputata non decisiva rispetto alla ratio decidendi, che riguardava l'assenza di adeguate verifiche sulla solvibilità del terzo finanziatore.
La censura sulla prognosi di realizzabilità del piano è stata dichiarata inammissibile perché attaccava apprezzamenti di merito e non la ratio della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge sono state considerate, in realtà, contestazioni al giudizio di fatto del tribunale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive o la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
null
Massime di principio
- Il professionista incaricato di redigere l'attestazione in una procedura di concordato preventivo non adempie correttamente con il solo deposito della relazione: deve svolgere verifiche effettive e coerenti con la diligenza professionale richiesta, attestando la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
- Quando la controparte eccepisce l'inadempimento o l'inesatto adempimento, il creditore che pretende il pagamento deve provare di avere esattamente eseguito la prestazione; la mera allegazione del compimento formale dell'incarico non basta.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede i presupposti della risoluzione del contratto: può essere opposta anche in presenza di adempimento inesatto, senza necessità di un inadempimento grave in senso tecnico.
- Le censure di legittimità formalmente prospettate come violazione di legge sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano soltanto a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo non esaminato, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o la richiesta di una nuova lettura del materiale istruttorio.
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