Cassazione Penale, Sentenza n. 11244/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 contestando in particolare: il malfunzionamento del videocitofono che avrebbe impedito di sentire la chiamata citofonica; la presunta contraddittorietà rispetto a un precedente episodio del 2018 per il quale era stato emesso decreto di archiviazione; la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la limitata durata del ritardo (spesso indicata in 10-30 minuti) e la mancanza di elementi probatori raccolti a suo favore (videoregistrazioni, uso dell'autovettura da parte del nucleo familiare, posizionamento delle stanze). Il ricorrente allegava documentazione attestante riparazioni del videocitofono, atti di volontariato, documentazione lavorativa e provvedimenti di archiviazione/proscioglimento relativi a fatti precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (i) il decreto di archiviazione relativo a episodio diverso non ha efficacia preclusiva né valore di 'ne bis in idem' rispetto alla sentenza di condanna, essendo rilevante ai fini del giudicato solo una sentenza o un decreto penale di condanna; (ii) molte delle doglianze riguardano contestazioni di merito sulla valutazione della prova che in Cassazione sono inammissibili se non viene indicata una specifica violazione di norme processuali o un'illogicità manifesto della motivazione; (iii) sul punto dell'art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto che la condotta non fosse di lieve entità, considerando la durata complessiva dell'allontanamento (la Corte ha ritenuto un ritardo concreto di almeno 40 minuti, tenendo conto del tempo intercorso e della sosta degli operatori), i ripetuti tentativi di contatto e l'entità della lesione del bene giuridico tutelato. Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in appello (pena rideterminata in mesi sei di reclusione, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle riduzioni previste), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto integrata la condotta contestata nei termini valutati dal giudice di merito
Applicata in diminuzione alla pena di base, con riduzione inferiore al terzo in considerazione del fatto che l'imputato non era del tutto incensurato
Valutata dalla Corte come non applicabile: per il riconoscimento della particolare tenuità deve emergere una lesione minima del bene giuridico e una condotta di scarsa gravità e breve durata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la protrazione dell'allontanamento e i ripetuti tentativi di contatto come elementi ostativi al riconoscimento
Interpretato unitamente all'art. 669: il decreto di archiviazione non equivale a sentenza o a decreto penale di condanna e quindi non attiva il divieto di 'ne bis in idem' interno
Confermato che l'effetto preclusivo previsto per sentenze o decreti penali di condanna non si estende al decreto di archiviazione
Richiamato per spiegare che soltanto una violazione delle norme che precluda l'esercizio dell'azione penale potrebbe incidere sulla rinnovabilità dell'azione; non sussistente nel caso di specie
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto ai fini dell'enunciazione del motivo di ricorso: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha individuato la norma processuale violata né dimostrato nullità o vizio processuale da censurare
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevante per delimitare l'esame della Cassazione: la Corte non può rivalutare liberamente il merito o la concretezza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla luce del rigetto
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione relativo a fatti diversi non impedisce la successiva azione penale né costituisce di per sé 'ne bis in idem'; per l'effetto preclusivo è necessaria una sentenza o un decreto penale di condanna con efficacia di giudicato
- In Cassazione le doglianze che consistono nella mera richiesta di rivalutazione dei fatti e della prova sono inammissibili se non è indicata una specifica violazione di norme processuali o un'illogicità manifesta della motivazione
- Per ottenere il beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare che la lesione del bene giuridico è di tenuità, considerando non solo la durata formale del ritardo ma anche le modalità della condotta (protrazione, ripetuti tentativi di contatto, comportamento degli operanti)
- Nelle contestazioni basate su presunti malfunzionamenti di dispositivi (es. videocitofono) è cruciale produrre elementi probatori concreti e tempestivi (es. registrazioni, fatture recenti comprovanti il guasto, testimonianze) per contrastare le valutazioni degli operanti
- La tardività della contestazione o la scarsa documentazione probatoria a difesa riducono l'efficacia delle eccezioni difensive: conviene raccogliere e preservare prove (video, log orari, testimoni) immediatamente dopo l'evento
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