Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11244/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 contestando in particolare: il malfunzionamento del videocitofono che avrebbe impedito di sentire la chiamata citofonica; la presunta contraddittorietà rispetto a un precedente episodio del 2018 per il quale era stato emesso decreto di archiviazione; la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la limitata durata del ritardo (spesso indicata in 10-30 minuti) e la mancanza di elementi probatori raccolti a suo favore (videoregistrazioni, uso dell'autovettura da parte del nucleo familiare, posizionamento delle stanze). Il ricorrente allegava documentazione attestante riparazioni del videocitofono, atti di volontariato, documentazione lavorativa e provvedimenti di archiviazione/proscioglimento relativi a fatti precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (i) il decreto di archiviazione relativo a episodio diverso non ha efficacia preclusiva né valore di 'ne bis in idem' rispetto alla sentenza di condanna, essendo rilevante ai fini del giudicato solo una sentenza o un decreto penale di condanna; (ii) molte delle doglianze riguardano contestazioni di merito sulla valutazione della prova che in Cassazione sono inammissibili se non viene indicata una specifica violazione di norme processuali o un'illogicità manifesto della motivazione; (iii) sul punto dell'art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto che la condotta non fosse di lieve entità, considerando la durata complessiva dell'allontanamento (la Corte ha ritenuto un ritardo concreto di almeno 40 minuti, tenendo conto del tempo intercorso e della sosta degli operatori), i ripetuti tentativi di contatto e l'entità della lesione del bene giuridico tutelato. Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in appello (pena rideterminata in mesi sei di reclusione, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e delle riduzioni previste), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011

    Norma incriminatrice applicata per la fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto integrata la condotta contestata nei termini valutati dal giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Applicata in diminuzione alla pena di base, con riduzione inferiore al terzo in considerazione del fatto che l'imputato non era del tutto incensurato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Valutata dalla Corte come non applicabile: per il riconoscimento della particolare tenuità deve emergere una lesione minima del bene giuridico e una condotta di scarsa gravità e breve durata; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la protrazione dell'allontanamento e i ripetuti tentativi di contatto come elementi ostativi al riconoscimento

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Interpretato unitamente all'art. 669: il decreto di archiviazione non equivale a sentenza o a decreto penale di condanna e quindi non attiva il divieto di 'ne bis in idem' interno

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Confermato che l'effetto preclusivo previsto per sentenze o decreti penali di condanna non si estende al decreto di archiviazione

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che soltanto una violazione delle norme che precluda l'esercizio dell'azione penale potrebbe incidere sulla rinnovabilità dell'azione; non sussistente nel caso di specie

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto ai fini dell'enunciazione del motivo di ricorso: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha individuato la norma processuale violata né dimostrato nullità o vizio processuale da censurare

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Rilevante per delimitare l'esame della Cassazione: la Corte non può rivalutare liberamente il merito o la concretezza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla luce del rigetto

Massime di principio

  • Un decreto di archiviazione relativo a fatti diversi non impedisce la successiva azione penale né costituisce di per sé 'ne bis in idem'; per l'effetto preclusivo è necessaria una sentenza o un decreto penale di condanna con efficacia di giudicato
  • In Cassazione le doglianze che consistono nella mera richiesta di rivalutazione dei fatti e della prova sono inammissibili se non è indicata una specifica violazione di norme processuali o un'illogicità manifesta della motivazione
  • Per ottenere il beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare che la lesione del bene giuridico è di tenuità, considerando non solo la durata formale del ritardo ma anche le modalità della condotta (protrazione, ripetuti tentativi di contatto, comportamento degli operanti)
  • Nelle contestazioni basate su presunti malfunzionamenti di dispositivi (es. videocitofono) è cruciale produrre elementi probatori concreti e tempestivi (es. registrazioni, fatture recenti comprovanti il guasto, testimonianze) per contrastare le valutazioni degli operanti
  • La tardività della contestazione o la scarsa documentazione probatoria a difesa riducono l'efficacia delle eccezioni difensive: conviene raccogliere e preservare prove (video, log orari, testimoni) immediatamente dopo l'evento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.