Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita di un pacchetto di azioni di società concluso tra le parti, rispetto al quale l'acquirente aveva chiesto l'annullamento del contratto e la condanna della controparte alla restituzione del corrispettivo versato, oltre alla restituzione di ulteriori somme asseritamente indebitamente percepite nella ripartizione di un conto corrente comune tra le parti e altri terzi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento e aveva escluso la prova dell'indebito pagamento di somme ulteriori, rilevando che, quanto al prezzo delle azioni, la dazione trovava titolo nel contratto e, quanto alle somme ulteriori, il ricorrente non aveva dimostrato che la controparte avesse ricevuto importi non dovuti. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato la percezione, da parte della controparte, di euro 1.048.000, comprensivi anche di euro 382.500,12 che sarebbero stati non dovuti, oltre alla quota pacificamente spettante al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente costruita come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova. Ha osservato che il fatto storico dedotto come omesso era stato in realtà esaminato dalla Corte territoriale, la quale aveva comunque valutato il versamento di euro 382.500,00 come non dovuto perché inferiore alla somma spettante alla controparte. Inoltre, il ricorrente non aveva spiegato in modo adeguato la decisività del fatto indicato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nuovo testo applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11/9/2012
il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione o ottenere una rivalutazione del merito.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012
convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012
ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo in cassazione sul vizio motivazionale.
procedura camerale non partecipata
la causa è stata decisa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato effettivamente oggetto di discussione e che sia decisivo; non è sufficiente lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
- Se il fatto storico invocato dal ricorrente risulta comunque esaminato dal giudice di merito, la censura è inammissibile, anche quando la parte contesti il modo in cui quel fatto è stato valutato o ricostruito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare la congruità complessiva del ragionamento decisorio del giudice di merito.
- La decisività del fatto omesso deve essere specificamente illustrata dal ricorrente, indicando in che modo il suo esame avrebbe condotto con certezza a un esito diverso della controversia.
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