Cassazione Civile, Ordinanza n. 22679/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento e il presupposto avviso di accertamento relativo a tributi dell'anno d'imposta 2006, deducendo: a) l'omessa notificazione dell'atto presupposto; b) il difetto di sottoscrizione dell'avviso da parte del Direttore dell'Ufficio; c) in cassazione, la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l'atto fosse nullo perché sottoscritto da soggetto privo di valida delega, non allegata all'avviso e priva di elementi essenziali, quali ragioni del conferimento e termine di validità. La Corte rileva inoltre che la questione sulla notificazione era coperta da giudicato interno, poiché non specificamente censurata in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la delega alla sottoscrizione dell'avviso non deve essere allegata all'atto impositivo, ma va prodotta in giudizio solo se il contribuente contesti specificamente i poteri del sottoscrittore; inoltre la delega può essere conferita mediante ordine di servizio, con indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, quindi di mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Ha anche richiamato il giudicato interno sulla notificazione dell'atto presupposto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente effettuata da un funzionario delegato; la delega è di firma e non di funzioni, e non richiede l'allegazione all'atto salvo specifica contestazione del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro denunciato per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è un atto di firma e non di funzioni: il documento resta imputabile all'ufficio delegante e non richiede, di regola, un'autonoma esternazione dei poteri del delegato nell'atto stesso.
- L'Amministrazione finanziaria deve produrre la delega in giudizio solo quando il contribuente contesti specificamente la legittimazione del sottoscrittore dell'atto impositivo; in tal caso opera il principio di vicinanza della prova.
- Una delega di firma può essere conferita anche tramite ordine di servizio, purché rechi l'indicazione del delegato e dei limiti oggettivi dell'incarico; non è necessario che contenga le ragioni del conferimento o un termine di validità, se non richiesti dalla disciplina applicabile.
- Le censure in cassazione che presuppongano un diverso accertamento in fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito sono inammissibili quando contrastano con l'accertamento già operato dal giudice di appello.
- Il mancato specifico gravame in appello su una statuizione di primo grado determina giudicato interno, precludendo la riproposizione della questione in sede di legittimità.
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