Cassazione Civile, Ordinanza n. 27463/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista ha agito per ottenere l'accertamento della nullità dei contratti di conto corrente e la ripetizione di somme che assumeva indebitamente addebitate dalla banca a titolo di oneri, costi e interessi non dovuti o illegittimamente calcolati. A fondamento della domanda ha dedotto di non aver mai sottoscritto per iscritto i contratti relativi al conto ordinario e al conto anticipi, di avere più volte chiesto alla banca copia della documentazione contrattuale e delle eventuali modifiche economiche, e di non aver ricevuto riscontro utile. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo nulli i contratti e condannando la banca alla restituzione di circa 49.858,90 euro. In appello la banca ha ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sul correntista la prova della mancata stipula in forma scritta e che la sola richiesta ex art. 119 TUB non bastasse a dimostrare l'inesistenza dei contratti, specie perché la documentazione degli estratti conto richiedibili è limitata agli ultimi dieci anni. Il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che si trattava di prova negativa, non gravante in via esclusiva sull'attore, e che la banca non aveva dimostrato quali documenti avesse effettivamente consegnato; il ricorrente ha inoltre invocato il principio di vicinanza della prova e la possibilità di ricorrere a prove indirette o presuntive del fatto negativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura miri in realtà a un riesame del fatto e della valutazione probatoria compiuta dalla Corte d'appello, non consentito in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui, nei rapporti di conto corrente, il cliente che domandi la ripetizione di somme indebitamente versate deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti mediante la produzione del contratto contenente le clausole asseritamente nulle; la prova dei fatti negativi può anche essere fornita per presunzioni o mediante fatti positivi contrari, ma resta fermo l'onere dell'attore. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla mancata prova, da parte del correntista, di quali documenti gli fossero stati consegnati dalla banca in esito alla richiesta ex art. 119 TUB, giudizio di fatto non censurato adeguatamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Norme richiamate
la regola sull'onere della prova resta ferma anche quando il fatto da provare sia negativo; chi agisce per un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, salvo prova per presunzioni o mediante fatti positivi contrari.
art. 24 Cost.
il principio di vicinanza della prova non può essere invocato per rendere impossibile o eccessivamente कठिन l'esercizio dell'azione, ma non deroga all'art. 2697 c.c.
l'obbligo di consegna/documentazione della banca è richiamato dalla parte, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la richiesta del cliente non provasse da sola l'assenza dei contratti e che l'obbligo informativo della banca fosse comunque limitato alla documentazione degli ultimi dieci anni.
la mancata proposizione di un ordine di esibizione dei documenti non consegnati è stata valorizzata dalla Corte territoriale per escludere la prova dell'incompletezza della documentazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente, il cliente che deduca la nullità di clausole o l'assenza del contratto in forma scritta deve comunque allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa; la prova del fatto negativo può essere fornita anche indirettamente, ma non si trasferisce automaticamente sulla banca.
- Il principio di vicinanza della prova opera come criterio ermeneutico per individuare chi sia più prossimo al fatto da provare, ma non consente di derogare alla regola dell'art. 2697 c.c. quando ciascuna parte abbia normalmente disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
- La prova di un fatto negativo non è impossibile in assoluto: può essere desunta da fatti positivi contrari o da presunzioni, ma il relativo apprezzamento è rimesso al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sull'onere della prova in una richiesta di riesame del compendio istruttorio e della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27388/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27421/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →