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Sentenza

Sentenza n. 5996/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01424/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione del diniego di approvazione di un piano urbanistico attuativo e delle deliberazioni comunali relative alla destinazione urbanistica dell'area

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario dell'area)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha contestato la sentenza del TAR sotto cinque profili. In primo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 111 c.p.c. e 39 c.p.a., sostenendo che la proprietaria originaria, dopo la vendita dell'area, dovesse essere estromessa dal giudizio. In secondo luogo, ha censurato il diniego comunale di approvazione del piano urbanistico attuativo, sostenendo che la Giunta non potesse disapplicare o modificare la destinazione edificatoria risultante dal piano degli interventi vigente e che, al più, dovesse attendere l'approvazione della variante al piano degli interventi n. 3/B, allora soltanto adottata. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di P.U.A., nonché la lesione del contraddittorio, della buona fede e dell'affidamento. In quarto luogo, ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto considerare la variante n. 3/A come una ripianificazione dell'area e non avrebbe potuto fondare il diniego sulla sopravvenuta riclassificazione agricola contenuta nella variante n. 3/B, ancorché non definitiva. In quinto luogo, ha contestato la nuova destinazione agricola dell'area, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà, carenza dei presupposti e violazione degli artt. 12, 17, 18 e 48 della l.r. Veneto n. 11/2004, nonché la lesione dell'affidamento derivante dalla precedente destinazione residenziale e dalle previsioni strategiche del PAT.

La decisione

L'appello è stato accolto soltanto quanto alla mancata estromissione della proprietaria originaria. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR aveva applicato l'art. 111 c.p.c. limitandosi al principio secondo cui, in caso di successione a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, senza considerare il secondo comma, che consente l'estromissione dell'alienante o del successore universale quando le altre parti vi consentano. Nel caso concreto, la proprietaria originaria aveva chiesto l'estromissione, la società acquirente aveva prestato consenso e il Comune non aveva manifestato un interesse contrario; pertanto la sentenza è stata riformata e la proprietaria originaria è stata estromessa. Gli ulteriori motivi sono stati respinti. Il diniego del P.U.A. è stato ritenuto legittimo perché la destinazione edificatoria era decaduta automaticamente, ai sensi dell'art. 18, comma 7, l.r. Veneto n. 11/2004, per il decorso di cinque anni dall'efficacia del primo piano degli interventi senza approvazione dello strumento attuativo. L'area era quindi soggetta al regime delle aree non pianificate e il Comune doveva tener conto anche della variante n. 3/B, adottata dal Consiglio comunale, che l'aveva riclassificata come agricola. Le precedenti varianti, compresa la n. 3/A, non risultavano aver ripianificato specificamente l'area. È stata respinta anche la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto, poiché, alla luce dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 nel testo ratione temporis, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso: il titolo edilizio e il P.U.A. dovevano essere valutati in conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della decisione. È stata inoltre ritenuta legittima la nuova destinazione agricola. Il Comune dispone di ampia discrezionalità nella ripianificazione delle aree divenute prive di disciplina per effetto della decadenza e il privato non ha diritto alla reiterazione della precedente destinazione edificatoria. Il PAT ha natura strategica e strutturale e non è direttamente conformativo della proprietà, sicché il Comune può modificare la destinazione della singola area in sede di nuovo piano degli interventi. Non è stato riconosciuto un affidamento tutelabile, poiché la proprietaria aveva avuto cinque anni per presentare il P.U.A. e la decadenza derivava direttamente dalla legge. L'eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione delle varianti successive è stata assorbita, essendo la domanda infondata nel merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

    La disposizione consente l'estromissione dell'alienante, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, quando vi sia il consenso delle altre parti processuali.

  • art. 39 c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, rendendo applicabile l'art. 111 c.p.c. al processo amministrativo.

  • art. 18, comma 7, l.r. Veneto n. 11/2004

    Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati [...].

    La decadenza delle previsioni espansive o di trasformazione opera automaticamente dopo cinque anni, in assenza dell'approvazione dello strumento attuativo; fino alla nuova disciplina urbanistica si applica il regime delle aree non pianificate.

  • art. 33 l.r. Veneto n. 11/2004

    Trova applicazione alle aree divenute prive di disciplina urbanistica per effetto della decadenza delle previsioni del piano degli interventi.

  • art. 48, comma 5-bis, l.r. Veneto n. 11/2004

    A seguito dell'approvazione del PAT, il previgente PRG diviene, per le parti compatibili, il primo piano degli interventi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento quando, secondo la disciplina ratione temporis, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il diniego non è annullabile per il vizio partecipativo quando l'amministrazione dimostri che, in base alla disciplina urbanistica vigente, l'esito del procedimento era necessitato.

  • art. 20 l.r. Veneto n. 11/2004

    Disciplina il procedimento relativo ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, nell'ambito del quale l'istanza deve essere valutata secondo la disciplina urbanistica vigente.

Massime di principio

  • In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo amministrativo prosegue normalmente tra le parti originarie, ma l'alienante può essere estromesso quando il successore a titolo particolare sia intervenuto o sia stato chiamato e tutte le altre parti abbiano prestato consenso all'estromissione.
  • La decadenza quinquennale delle previsioni del piano degli interventi relative ad aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati opera automaticamente per effetto della legge; l'amministrazione deve prenderne atto e, fino alla nuova disciplina urbanistica, applicare il regime delle aree non pianificate.
  • La valutazione di un piano urbanistico attuativo deve essere compiuta sulla base della disciplina urbanistica vigente al momento della decisione; l'amministrazione può quindi tenere conto della destinazione risultante da una variante adottata, anche se non ancora definitivamente approvata, quando essa incida sulla qualificazione dell'area.
  • Nella ripianificazione di un'area divenuta priva di disciplina per effetto della decadenza, il Comune esercita ampia discrezionalità e il proprietario non vanta un diritto alla reiterazione della precedente destinazione edificatoria o di espansione.
  • Il PAT veneto, quale strumento di pianificazione generale strategico e strutturale non direttamente conformativo della proprietà privata, non impedisce al Comune di attribuire a una singola area una diversa destinazione urbanistica mediante il successivo piano degli interventi.
  • Nel regime dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 applicabile ratione temporis, l'omesso preavviso di rigetto non comporta l'annullamento quando sia dimostrato che, per effetto della disciplina urbanistica vigente e della natura sostanzialmente vincolata della decisione, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiPiani attuativi e lottizzazioniMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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