Cassazione Civile, Ordinanza n. 21438/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intercorsi tra una società cliente e una banca, comprendenti un conto corrente, alcuni contratti di finanziamento collegati, un mutuo e un interest rate swap stipulato in occasione del mutuo. In primo grado la società aveva ottenuto solo un accoglimento parziale: erano state respinte le domande sul conto corrente e sui rapporti collegati perché il rapporto non risultava ancora chiuso e, comunque, non erano stati specificamente individuati gli addebiti illegittimi; erano invece stati accolti la domanda risarcitoria per la mancata erogazione di una parte del mutuo e la domanda di nullità dello swap per vizi causali. In appello la decisione è stata riformata solo quanto alla decorrenza di rivalutazione e interessi sulla somma risarcitoria. In Cassazione la società ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e di norme sostanziali bancarie, sostenendo che il recesso dal conto corrente era stato esercitato con l’atto di citazione e che quindi il conto doveva considerarsi chiuso, con conseguente ammissibilità delle domande di saldo e ripetizione dell’indebito; 2) violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c., contestando l’affermazione di genericità della domanda e sostenendo di avere indicato tassi, commissioni e addebiti contestati; 3) violazione degli artt. 1283 c.c. e 117 t.u.b., nonché omessa pronuncia sulla nullità dei rapporti collegati e delle pattuizioni relative a interessi, commissioni e anatocismo. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale contro le statuizioni favorevoli alla società relative al risarcimento per il mutuo e alla nullità dello swap, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non ricondotto a specifici vizi di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della banca. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché fondato su un atto processuale non riprodotto né adeguatamente localizzato nel fascicolo, in violazione dell’onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che il pagamento del saldo non poteva essere domandato come saldo attuale se il conto non era chiuso e se non era stata allegata la stabilizzazione del saldo stesso fino alla decisione. Per effetto della inammissibilità del primo motivo, ha dichiarato inammissibili anche gli altri due, poiché le censure si dirigevano contro rationes decidendi ulteriori ma autonome e già sufficienti a sorreggere la decisione impugnata. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché non formulava censure riconducibili in modo chiaro ad uno dei motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata autosufficienza.
Invocato per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.
art. 10 d.l. n. 233/2006
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne affronti il contenuto nel merito.
Il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, ma ciò non consente di ottenere la condanna su un saldo non attuale, se il conto è proseguito e il saldo può essere mutato dopo la domanda.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto del conto corrente; non oggetto di autonoma decisione nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito; non esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato per contestare la ritenuta genericità della domanda; la censura è rimasta priva di esame per sopravvenuta inammissibilità.
Richiamato in tema di anatocismo e nullità delle pattuizioni; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.)
Richiamato per sostenere la nullità di pattuizioni bancarie non conformi alla forma prescritta; la censura non è stata scrutinata nel merito.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava tale requisito.
La censura basata su atti e documenti di merito è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto o non ne indica con precisione la collocazione processuale.
Richiamato in relazione all’onere di deposito del documento o atto richiamato nel ricorso, una volta specificamente indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che si fondano su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riporta il contenuto essenziale e non ne consente l’esatta individuazione nel fascicolo e nella sequenza processuale.
- La domanda di pagamento del saldo di conto corrente presuppone che il saldo sia attuale e stabilizzato; se il rapporto è ancora in corso, il correntista non può ottenere la condanna su un saldo che potrebbe essersi modificato dopo la proposizione della domanda.
- Il diritto del correntista di disporre in ogni momento delle somme a credito sul conto non equivale alla possibilità di ottenere giudizialmente la condanna su un saldo non definitivamente cristallizzato.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure dirette contro una sola di esse comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze contro le altre.
- Il ricorso per cassazione deve formulare censure chiaramente riconducibili a uno dei motivi tassativi dell’art. 360 c.p.c.; la mera contestazione diffusa della decisione, senza inquadramento nel paradigma normativo, rende il motivo inammissibile.
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