Cassazione Civile, Ordinanza n. 25158/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2003, emesso a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il contribuente sosteneva che l’omissione fosse dovuta al comportamento infedele del proprio consulente. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso in punto sanzioni; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dovute le sanzioni perché le violazioni erano imputabili al consulente e il contribuente aveva sporto denuncia penale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 1228 c.c., sostenendo che il contribuente non può andare esente da responsabilità per il fatto del professionista se non prova di aver vigilato sul suo operato, e che la sola denuncia penale non basta a escludere la responsabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficiente al minimo costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esclusione della responsabilità richiede la prova dell’assenza assoluta di colpa e dell’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza; il contribuente non è esente se non dimostra di avere concretamente vigilato sul professionista incaricato, ad esempio richiedendogli le ricevute telematiche della presentazione della dichiarazione, oppure di essere stato vittima di un comportamento fraudolento del consulente. La mera proposizione di una denuncia penale non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione apparente e di nullità della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ne esclude la violazione perché la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale norma sulla motivazione delle decisioni del processo tributario; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.
Richiamato nel primo motivo insieme alla denuncia di motivazione apparente, ma il vizio è escluso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo per violazione di legge.
art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È invocato per sostenere l’esonero da sanzione in presenza di comportamento del consulente; la Corte ribadisce che l’esonero non opera senza prova della vigilanza o della fraudolenza del professionista.
La Corte richiama il principio per cui grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa e dello stato di ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza.
Richiamato nel motivo dell’Ufficio per escludere che il contribuente possa sottrarsi alle conseguenze del fatto del professionista incaricato senza prova di vigilanza.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esclusione della responsabilità soggettiva del contribuente richiede la prova rigorosa dell’assenza assoluta di colpa e di una ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza.
- Il contribuente che affidi ad un professionista gli adempimenti fiscali non è automaticamente esente da responsabilità per le omissioni di quest’ultimo: deve dimostrare di avere concretamente vigilato sul suo operato oppure di essere stato vittima di una condotta fraudolenta del consulente.
- La mera presentazione di una denuncia penale nei confronti del professionista infedele non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità per le violazioni tributarie.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi; se la ragione della decisione è chiaramente individuabile, il vizio di nullità non sussiste.
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