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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 8622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione e accertamento con cui il Comune aveva richiesto, per l’anno 2009, una maggiore ICI pari complessivamente a 41.738,00 euro, oltre sanzioni e interessi. La controversia riguardava fabbricati in stato di rovina, iscritti catastalmente nella categoria F/2, privi di rendita catastale. La società sosteneva che tali immobili non fossero soggetti a ICI e che il Comune non potesse qualificare l’area di sedime come area edificabile per determinare l’imposta. Contestava inoltre la motivazione dell’accertamento e la violazione delle norme sulla determinazione della base imponibile e sulla motivazione degli atti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, respinto il secondo e il terzo e dichiarato assorbiti il sesto e il settimo. Ha stabilito che un fabbricato accatastato in categoria F/2, in quanto collabente e privo di rendita, non è soggetto a ICI per assenza di base imponibile. L’immobile non può essere tassato neppure come area edificabile, perché l’area sulla quale insiste è già edificata e non può essere equiparata a un’area risultante dalla demolizione del fabbricato. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo direttamente nel merito, ha accolto il ricorso originario della società, annullando la pretesa tributaria. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato a pagare alla società 3.000,00 euro, oltre spese generali e accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1

    L’ICI riguarda il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

    Il presupposto dell’imposta è tassativo e non può essere esteso in via interpretativa a una categoria diversa, quale l’area già edificata sulla quale insiste un fabbricato collabente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1 e 2

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando un moltiplicatore alla rendita catastale.

    Per un fabbricato F/2 privo di rendita manca la base imponibile necessaria per determinare l’ICI.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6

    La base imponibile è costituita dal valore dell’area quando vi sia utilizzazione edificatoria in corso, demolizione del fabbricato o determinati interventi di recupero.

    La tassazione dell’area come edificabile opera solo nelle ipotesi previste dalla norma, come demolizione, edificazione o interventi di recupero qualificati; non si applica automaticamente a un fabbricato collabente non demolito.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

    La disposizione riguarda le aree fabbricabili e non consente di qualificare come tale l’area già edificata sulla quale permane un fabbricato collabente.

  • L. n. 248 del 2006, art. 36

    È richiamata insieme alla disciplina delle aree edificabili, ma non consente di sostituire la base imponibile del fabbricato collabente con il valore venale dell’area di sedime.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, lett. b)

    La categoria F/2 riguarda costruzioni in stato di degrado tali da comportare l’incapacità oggettiva di produrre ordinariamente un reddito proprio.

    L’iscrizione in categoria F/2 comporta l’assenza di rendita catastale e conferma la natura collabente dell’immobile.

  • L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e)

    Gli interventi di recupero edilizio rilevano ai fini della tassazione dell’area secondo l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma devono essere effettivamente in corso o concretamente avviati.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La questione relativa alla motivazione dell’atto tributario è stata dichiarata assorbita, poiché l’accertamento era comunque infondato per mancanza del presupposto e della base imponibile.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3

    Anche la censura sulla motivazione dell’atto è stata ritenuta non necessaria da esaminare dopo l’accertamento della non imponibilità dell’immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte ha deciso direttamente nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale solo durante la causa; il Comune è stato invece condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Un fabbricato accatastato in categoria F/2, collabente e privo di rendita catastale, non è normalmente soggetto a ICI per mancanza della base imponibile.
  • Il Comune non può tassare automaticamente l’area di sedime di un fabbricato collabente come area edificabile: finché il fabbricato non è demolito, l’area resta già edificata.
  • La tassazione dell’area secondo il valore venale può subentrare quando vi sia demolizione, edificazione in corso o un intervento di recupero edilizio rientrante nelle ipotesi normative.
  • La sola possibilità urbanistica di effettuare interventi di manutenzione o recupero non è sufficiente, senza attività edilizie concretamente avviate, a trasformare il fabbricato collabente in un’area edificabile ai fini ICI.
  • La qualificazione catastale F/2 costituisce un elemento rilevante, ma deve essere conforme alla reale situazione dell’immobile e mantenuta aggiornata; eventuali demolizioni o interventi edilizi possono modificare il regime impositivo.
  • In materia tributaria il presupposto d’imposta deve essere previsto espressamente dalla legge: l’amministrazione non può creare per via interpretativa una categoria imponibile ulteriore, come quella dell’area semplicemente già edificata.

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