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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - computo degli interessi - omessa determinazione analitica - nullità - consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 02020170061645913000, notificata tramite PEC il 31 gennaio 2017, per un importo complessivo di 573.822,84 euro relativo a imposte, sanzioni e interessi sul modello Unico 2015, anno d'imposta 2014. In primo luogo ha contestato la validità della notifica PEC e l'assenza di firma digitale e di altri requisiti tecnici del documento allegato. In secondo luogo ha denunciato l'illegittimità della cartella perché indicava interessi per 31.344,04 euro senza specificare il tasso applicato, il periodo di decorrenza, i giorni di mora e il metodo di calcolo, impedendo al contribuente di verificarne la correttezza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha respinto le contestazioni relative alla notifica PEC, ritenendo che la trasmissione avesse raggiunto il proprio scopo e che il PDF allegato fosse riconducibile all'agente della riscossione anche senza firma digitale in formato P7M. Ha invece accolto il motivo relativo agli interessi: poiché la cartella costituiva il primo atto ricevuto dal contribuente e non era preceduta da un avviso di accertamento, avrebbe dovuto indicare in modo chiaro il tasso applicato e la decorrenza degli interessi. La cartella è stata quindi annullata limitatamente agli interessi, mentre sono rimaste ferme le restanti pretese tributarie e sanzionatorie. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La cartella deve essere motivata in modo comprensibile e consentire al contribuente di conoscere le ragioni e gli elementi della pretesa. Quando la cartella è il primo atto ricevuto, l'omessa indicazione del tasso e della decorrenza degli interessi impedisce il controllo del calcolo e determina l'illegittimità della pretesa per interessi.

  • Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Il principio è applicabile anche alla cartella di pagamento quando essa non sia preceduta da un atto impositivo adeguatamente motivato.

  • Art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notificazione della cartella anche mediante PEC e collega il perfezionamento della notifica alla ricezione del messaggio da parte del destinatario, purché siano garantite provenienza, integrità e riferibilità dell'atto.

  • Artt. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Disciplinano la liquidazione automatizzata delle imposte. Anche se gli interessi derivano da un calcolo previsto dalla legge, la cartella deve comunque esporre gli elementi necessari per verificarne concretamente l'importo.

  • Sentenza Cass. civ., sez. tributaria, n. 9799 del 19 aprile 2017

    Ha stabilito che l'omessa indicazione nella cartella del tasso di interesse e della relativa decorrenza vizia l'atto, perché impedisce al contribuente di controllare il calcolo degli interessi.

  • Art. 17, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; art. 71, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

    Le contestazioni tecniche sulla PEC e sull'assenza di identificativi o firma digitale non comportano automaticamente la nullità della notifica se il messaggio è giunto al destinatario, l'atto è conoscibile e non viene dimostrato uno specifico pregiudizio.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito, deve contenere una motivazione autonoma, chiara e verificabile, inclusi il tasso di interesse, il periodo di decorrenza e i criteri di calcolo.
  • L'indicazione di un importo complessivo per interessi, senza gli elementi che consentano di ricostruirlo, può comportare l'annullamento della cartella limitatamente a tale voce.
  • La validità della notifica PEC non dipende necessariamente dall'invio dell'allegato nel formato P7M o dalla presenza di una firma digitale sul PDF, se la trasmissione certificata consente di identificare il mittente, attestare la consegna e rendere l'atto conoscibile.
  • Le irregolarità formali della notifica devono essere collegate a un concreto pregiudizio per il diritto di difesa o per l'integrità e riferibilità dell'atto; la semplice inosservanza di requisiti tecnici non è sempre sufficiente a ottenere la nullità.
  • L'annullamento per carenza di motivazione degli interessi non comporta necessariamente l'eliminazione dell'intero debito: il giudice può limitare l'annullamento alla specifica componente non verificabile.

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