Sentenza del 28/03/2019 n. 265 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni destinati all'esportazione al di fuori dell'Unione europea. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione europea - Condizione per l'esenzione prevista dal diritto nazionale - Vincolo di beni a un determinato regime doganale - Prova del vincolo al regime dell'esportazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva spedito per via postale, verso Stati extra-UE, numerosi oggetti da collezione di ambito militare e aveva considerato le relative cessioni esenti da IVA. Le autorità fiscali ceche avevano negato l'esenzione perché i beni non erano stati previamente vincolati al regime doganale dell'esportazione, come richiesto dalla normativa nazionale. La questione sottoposta alla Corte riguardava la compatibilità di tale requisito formale con l'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 131 della direttiva IVA, quando l'uscita effettiva dei beni dal territorio dell'Unione sia comunque dimostrata.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che subordini l'esenzione IVA all'esportazione al previo vincolo dei beni al regime doganale dell'esportazione, se sono provate le condizioni sostanziali dell'esenzione, in particolare l'effettiva uscita dei beni dall'Unione. Il vincolo doganale è un obbligo formale e la sua omissione non può, di per sé, comportare la perdita dell'esenzione. Il diniego resta possibile se l'irregolarità impedisce di provare con certezza l'esportazione effettiva oppure se il soggetto passivo ha partecipato consapevolmente a un'evasione fiscale. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 146, paragrafo 1, lettera a)
Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità.
L'esenzione dipende dall'effettiva spedizione o trasporto dei beni fuori dall'Unione e non richiede, secondo la direttiva, il previo vincolo al regime doganale dell'esportazione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 131
Le esenzioni (...) si applicano (...) alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione (...) e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono introdurre condizioni e obblighi di controllo, ma devono rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, incluso il principio di proporzionalità.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire (...) altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli obblighi nazionali sono ammissibili solo se necessari e non possono trasformare un requisito meramente formale in una condizione assoluta che neghi l'esenzione nonostante l'esportazione sia stata provata.
Codice doganale comunitario, regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli 59 e 161
Qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata deve essere vincolata al regime dell'esportazione.
L'obbligo di vincolo al regime doganale resta rilevante sul piano doganale, ma la sua violazione non determina automaticamente la perdita dell'esenzione IVA, che segue i requisiti sostanziali previsti dalla direttiva IVA.
Legge ceca n. 235/2004, articolo 66
Con l'esportazione di beni (...) si intende (...) l'uscita dei beni dal territorio dell'Unione (...) a condizione che i beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione.
La condizione nazionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione nella misura in cui nega l'esenzione anche quando l'uscita effettiva dei beni è dimostrata con altri mezzi.
Massime di principio
- Per l'esenzione IVA all'esportazione prevalgono i requisiti sostanziali, soprattutto la prova che i beni abbiano effettivamente lasciato il territorio dell'Unione.
- Un adempimento doganale o documentale omesso non può, da solo, far perdere l'esenzione se l'esportazione reale è dimostrata con prove attendibili, come documenti postali, di trasporto o doganali.
- Le autorità possono negare l'esenzione quando l'irregolarità formale impedisce di verificare con certezza l'uscita dei beni oppure quando emergono evasione, frode, abuso o mala fede.
- Gli Stati membri possono introdurre formalità per i controlli, ma tali formalità devono essere proporzionate e non possono prevalere automaticamente sulla realtà economica dell'operazione.
- È comunque opportuno effettuare correttamente le dichiarazioni doganali e conservare una documentazione completa dell'uscita dei beni, perché l'onere di provare i requisiti sostanziali resta a carico del soggetto che invoca l'esenzione.
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