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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - rappresentanza in giudizio - Agenzia Entrate Riscossione - proroga del mandato conferito da Equitalia servizi riscossione s.p.a. - non sussiste - sanatoria ex art. 182 c.p.c. - requisiti - mancanza - conseguenze - estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della rappresentanza processuale e del mandato difensivo dopo la soppressione per legge di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. e l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il giudice ha ritenuto che l'estinzione della società mandante avesse fatto venir meno il mandato conferito agli avvocati del libero foro. Non esisteva infatti una proroga automatica degli incarichi professionali. L'Agenzia avrebbe dovuto sanare il difetto di mandato costituendosi validamente, indicando espressamente il nuovo ente e il suo legale rappresentante pro tempore, oltre a dimostrare i presupposti per l'eventuale ricorso ad avvocati del libero foro o la qualifica del funzionario quale legale interno.

La decisione

La memoria depositata dalla funzionaria delegata non è stata considerata una valida costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: non indicava correttamente l'ente quale parte costituita, non menzionava il legale rappresentante pro tempore e la procura allegata attribuiva poteri gestori, ma non dimostrava lo ius postulandi nella specifica causa. Il termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 182 c.p.c. è quindi decorso senza una sanatoria valida. Il giudizio d'appello è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

    A far data dal luglio 2017 le società Equitalia sono state sciolte ed è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    La soppressione delle precedenti società di riscossione e la nascita del nuovo ente non comportano la proroga automatica dei mandati difensivi già conferiti.

  • Art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016

    L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri, di avvocati del libero foro.

    Il ricorso ad avvocati esterni da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è soggetto a criteri organizzativi e, nei casi concreti, a specifica motivazione e documentazione.

  • Art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

    Patrocinio e rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, salvo le ipotesi previste dalla legge.

    Quando l'ente pubblico ricorre a un avvocato del libero foro in alternativa all'Avvocatura dello Stato, devono essere dimostrati i presupposti che legittimano tale scelta.

  • Art. 182 c.p.c.

    Il giudice assegna un termine perentorio per la regolarizzazione della rappresentanza o dell'assistenza.

    Il difetto di procura o di rappresentanza può essere sanato solo mediante un atto tempestivo e completo, idoneo a regolarizzare effettivamente la posizione processuale della parte.

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Costituzione in giudizio della parte resistente mediante deposito delle controdeduzioni.

    Nel processo tributario l'atto di costituzione deve identificare chiaramente la parte e il soggetto che la rappresenta; una semplice memoria del difensore o del delegato non è sufficiente se manca l'individuazione dell'ente costituito.

  • Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'indicazione della parte costituisce requisito dell'atto di appello, a pena di inammissibilità.

    Anche l'atto depositato per sanare il difetto di rappresentanza deve identificare con precisione la parte processuale, soprattutto quando il soggetto originario si è estinto.

  • Art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel procedimento d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme del procedimento di primo grado.

    Le regole sulla costituzione e sulla rappresentanza applicabili al primo grado si estendono, se compatibili, al giudizio d'appello.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Per quanto non disposto e compatibile, si applicano le norme del codice di procedura civile.

    Le lacune della disciplina tributaria possono essere colmate mediante le norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 182 c.p.c.

  • Art. 307 c.p.c.

    Estinzione del processo per inattività delle parti o per mancata regolarizzazione nei termini.

    La mancata sanatoria entro il termine perentorio assegnato dal giudice comporta l'estinzione del processo.

  • Art. 110 c.p.c.

    Successione nel processo in caso di venir meno della parte.

    Secondo la decisione, il passaggio da Equitalia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non integra necessariamente una successione processuale automatica ai sensi di questa norma.

  • Art. 111 c.p.c.

    Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

    Il nuovo ente può avere una legittimazione concorrente a intervenire o costituirsi, ma deve manifestare validamente la propria volontà processuale; non subentra automaticamente in ogni effetto processuale.

Massime di principio

  • Quando un ente o una società viene estinto e sostituito da un nuovo soggetto, il mandato conferito ai precedenti difensori non si considera automaticamente prorogato: occorre verificare una specifica base normativa.
  • Il nuovo ente che intende proseguire il giudizio deve costituirsi con un atto chiaro e completo, indicando la propria denominazione, il legale rappresentante pro tempore e il titolo dei poteri del delegato o del difensore.
  • Una procura generale o notarile che attribuisce poteri amministrativi non equivale necessariamente a una procura alle liti e non dimostra, da sola, lo ius postulandi nella causa.
  • Per gli enti pubblici, il ricorso ad avvocati del libero foro può richiedere la produzione dell'atto organizzativo e della deliberazione motivata che giustificano la scelta, salvo i casi e le modalità specificamente previsti dalla legge.
  • La sanatoria ex art. 182 c.p.c. deve essere eseguita entro il termine perentorio e deve eliminare concretamente il vizio rilevato; una memoria meramente difensiva o una ratifica ambigua non è sufficiente.
  • Se il termine perentorio decorre senza una valida regolarizzazione della rappresentanza o della costituzione, il processo può essere dichiarato estinto, anche d'ufficio.

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