Sentenza del 28/03/2019 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
DINIEGO DI RIMBORSO IRAP. STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto la richiesta di rimborso dell'IRAP versata dal professionista per gli anni 2005-2008. L'Ufficio sosteneva che il contribuente, esercitando l'attività forense in forma associata con una partecipazione dell'80%, beneficiando dell'organizzazione dello studio, di locali di 110 metri quadrati e di personale dipendente, fosse soggetto all'IRAP. Il contribuente chiedeva invece la conferma del rimborso, sostenendo l'assenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha dichiarato legittimo il diniego di rimborso dell'IRAP, ritenendo che l'esercizio abituale di un'attività professionale in forma associata sia soggetto all'imposta indipendentemente dalla struttura organizzativa concretamente utilizzata e dalla verifica dell'autonoma organizzazione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione della particolarità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 2, secondo periodo, D.lgs. 446/1997
"L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".
La norma è stata interpretata nel senso che l'attività esercitata da società, associazioni professionali e studi associati costituisce automaticamente presupposto dell'IRAP, senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione.
Art. 3, comma 1, lettera c), D.lgs. 446/1997
La disposizione include tra i soggetti passivi IRAP le società semplici esercenti arti e professioni e quelle a esse equiparate, comprese le associazioni professionali e gli studi associati.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 7371 e n. 7291 del 2016
Le Sezioni Unite hanno affermato che associazioni professionali, studi associati e società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti all'IRAP indipendentemente dalla struttura organizzativa impiegata.
Cassazione, ordinanza n. 27843 del 31 ottobre 2018
La pronuncia ribadisce che l'assoggettamento all'IRAP dell'attività professionale esercitata in forma associata deriva direttamente dagli articoli 2 e 3 del D.lgs. 446/1997.
Massime di principio
- Quando un'attività professionale è esercitata tramite associazione professionale, studio associato o società semplice, l'IRAP è normalmente dovuta per il solo fatto dell'esercizio in forma associata.
- In tali casi non è generalmente necessario dimostrare la presenza di un'autonoma organizzazione mediante l'analisi di beni strumentali, dipendenti o collaboratori: la forma associata costituisce di per sé il presupposto impositivo.
- La regola è diversa per il professionista che opera individualmente, per il quale l'assoggettamento all'IRAP richiede la verifica concreta dell'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di personale, locali e spese organizzative può rafforzare la legittimità dell'imposizione, ma nel caso dello studio associato non costituisce necessariamente il fondamento principale dell'obbligo tributario.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti o di una questione particolarmente complessa, il giudice può compensare integralmente le spese processuali anche in caso di soccombenza di una delle parti.
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