Sentenza del 28/03/2019 n. 633 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - relata di notifica - omessa compilazione - nullità - consegue - sanabilità - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta insanabilmente nulla ai sensi dell'art. 160 c.p.c., poiché la copia della relata consegnata al destinatario non conteneva gli elementi essenziali richiesti dall'art. 148 c.p.c. L'omissione non è stata considerata sanabile mediante il riferimento alla relata presente sull'originale dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione della cartella perché la relata di notifica consegnata al destinatario era priva di elementi essenziali, essendo stata lasciata in bianco dal messo notificatore. In caso di difformità tra la relata allegata all'originale e la copia consegnata al destinatario, devono prevalere le risultanze della copia in possesso di quest'ultimo. La successiva presenza di dati nella relata conservata sull'originale non può sanare l'omissione contenuta nella copia notificata.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La relata di notifica deve contenere gli elementi essenziali relativi all'esecuzione della notificazione.
La validità della notifica deve essere verificata anche sulla base della copia consegnata al destinatario; se tale copia è incompleta rispetto agli elementi essenziali, la notifica è viziata.
Art. 160 c.p.c.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.
La mancanza di elementi essenziali nella relata può determinare la nullità della notificazione. Nel caso considerato, il vizio è stato qualificato come insanabile e non superabile dalla relata completa conservata sull'originale.
Massime di principio
- Per valutare la validità della notificazione occorre esaminare anzitutto la copia effettivamente consegnata al destinatario, non soltanto l'originale conservato dal notificante.
- In caso di contrasto tra la copia notificata e la relata allegata all'originale, la copia in possesso del destinatario assume rilievo decisivo.
- La relata lasciata in bianco o priva di elementi essenziali può comportare la nullità della notificazione dell'atto.
- La successiva integrazione o completezza della relata presente sull'originale non necessariamente sana le omissioni della copia consegnata al destinatario.
- In situazioni analoghe è quindi necessario verificare concretamente quali dati risultino dalla copia notificata, con particolare attenzione alla data, al luogo, al destinatario e alle modalità della consegna.
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