Cassazione Civile, Ordinanza n. 10348/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività dal 2000 al 2009 con una serie di contratti a tempo determinato per un ente pubblico non economico regionale chiedeva il pagamento di varie voci retributive e accessorie: premio annuo, indennità sostitutiva della polizza sanitaria, indennità di zona, somme a titolo di TFR ricalcolato, una tantum e premio di produttività connesso al rinnovo contrattuale. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non applicabili le clausole contrattuali invocate; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che al rapporto si applicava la contrattazione collettiva regionale, non quella privatistica nazionale del settore autostrade, e che comunque non era configurabile un legittimo affidamento su emolumenti mai corrisposti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 436 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse riformato la decisione di primo grado in assenza di appello incidentale del consorzio, scardinando il fondamento della pretesa; 2) violazione dell'art. 24 della l.r. n. 10/2000, per avere escluso l'applicabilità del contratto nazionale che prevedeva le indennità richieste; 3) ulteriore violazione della stessa norma regionale, lamentando che la contrattazione regionale non contemplasse figure assimilabili a quella svolta dal ricorrente e che dovesse quindi applicarsi il contratto nazionale; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza considerato il legittimo affidamento del lavoratore nell'applicazione del contratto privatistico nei primi anni del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il consorzio era ente pubblico non economico regionale soggetto alla disciplina della contrattazione collettiva regionale prevista dall'art. 24 della l.r. n. 10/2000; pertanto correttamente la corte territoriale aveva escluso l'applicabilità del contratto collettivo privatistico del settore autostrade e aveva individuato la disciplina del rapporto nel contratto regionale. Ha inoltre precisato che il consorzio, risultato vittorioso in primo grado, non aveva l'onere di proporre appello incidentale per ottenere una diversa motivazione della decisione favorevole, essendo sufficiente riproporre le questioni respinte o non esaminate, in applicazione del principio iura novit curia. È stato respinto anche il motivo sul legittimo affidamento: benché in passato fosse stato applicato il CCNL privatistico, le indennità rivendicate non erano mai state effettivamente corrisposte, sicché mancava un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare un affidamento tutelabile o un diritto quesito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la parziale novità delle questioni e la scarsa chiarezza del quadro normativo; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appellato vittorioso in primo grado non è tenuto a proporre appello incidentale se intende solo ottenere la conferma del rigetto con diversa motivazione; l'appello incidentale è necessario solo per chi sia rimasto parzialmente soccombente e voglia un esito a sé più favorevole.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il veicolo processuale usato per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina contrattuale applicabile al rapporto e al preteso legittimo affidamento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per lamentare l'omesso esame del fatto decisivo relativo al legittimo affidamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 24 L.R. n. 10 del 2000
Per il personale regionale e degli enti soggetti alla legge la contrattazione collettiva è articolata su livello regionale e integrativo; da ciò discende l'applicabilità della contrattazione regionale e l'esclusione del CCNL privatistico del settore autostrade.
La contrattazione collettiva si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, salvo quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi.
d.lgs. n. 29 del 1993, titolo III
Richiamato come quadro di coerenza della disciplina della contrattazione collettiva pubblica nazionale e integrativa.
Invocati dal ricorrente per fondare il principio di legittimo affidamento e di correttezza, ma la Corte ha escluso che vi fosse un affidamento tutelabile in mancanza di effettiva corresponsione degli emolumenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro è un ente pubblico non economico soggetto a disciplina speciale, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto va individuata secondo il sistema normativo pubblico previsto per quel comparto, non potendosi estendere automaticamente un CCNL privatistico di settore solo perché in concreto richiamato o applicato in passato in modo non coerente.
- L'appellato vittorioso in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale se si limita a chiedere la conferma del rigetto con diversa motivazione; l'appello incidentale è necessario solo in caso di soccombenza parziale e di richiesta di modifica del dispositivo in senso favorevole.
- Il principio di legittimo affidamento richiede un comportamento dell'amministrazione oggettivamente coerente e idoneo a ingenerare una aspettativa qualificata; non è sufficiente la mera applicazione episodica o parziale di un contratto diverso, se le specifiche voci pretese non sono mai state in concreto riconosciute o pagate.
- Non può parlarsi di diritto quesito in relazione a emolumenti mai corrisposti né mai entrati nel patrimonio del lavoratore, anche se il rapporto sia stato in parte regolato da un diverso testo contrattuale poi ritenuto non applicabile.
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