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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23992 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la revoca parziale di un credito d’imposta per incremento occupazionale fruito dalla società per gli anni dal 2003 al 2006. L’agevolazione complessivamente rideterminata era pari a 286.612 euro; l’Ufficio ne aveva revocato 102.200 euro perché contestava il superamento del limite previsto dalla regola comunitaria «de minimis». L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo ha sostenuto che la disciplina nazionale, in particolare gli artt. 7, comma 10, della legge n. 388/2000 e 63 della legge n. 289/2002, assoggettava il credito al limite «de minimis»; con il secondo ha contestato che il beneficio fosse un aiuto ai lavoratori, anziché alle imprese, e che il regolamento CE n. 2204/2002 lo sottraesse a tale limite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza n. 148/09/2011 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva accolto l’appello della società e annullato la revoca parziale, dopo che la Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva respinto il ricorso della contribuente. La Cassazione ha stabilito che il credito d’imposta per l’incremento occupazionale è soggetto alla regola «de minimis» e che il regolamento CE n. 2204/2002 non ha modificato né escluso tale disciplina. Nel calcolo del limite massimo triennale di 100.000 euro devono considerarsi, nei termini indicati dalla normativa, anche gli altri benefici rilevanti, compreso il credito per nuovi investimenti ex art. 8 della legge n. 388/2000. La sentenza è stata rinviata ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo per la decisione di merito secondo questi principi e per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio.

    Il credito d’imposta aggiuntivo per le assunzioni è assoggettato alla regola «de minimis» e può cumularsi con altri benefici soltanto entro il limite triennale stabilito. La Corte applica tale disciplina anche al credito fruito nel caso concreto.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.

    La proroga e il rinnovo degli incentivi non hanno eliminato la regola «de minimis»: restano applicabili le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 388/2000, salvo quanto diversamente previsto.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Pertanto, ai fini della determinazione dell'importo massimo del credito d'imposta di cui all'art. 7, comma 10 (regola c.d. "de minimis" in forza della quale gli aiuti di Stato di esigua entità esulano dal campo di applicazione dell'art. 87, parag. 1, del Trattato CE), si deve tener conto, con le limitazioni indicate, anche del credito d'imposta per nuovi investimenti ottenuto ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, nei limiti in cui non venga superato, per le agevolazioni fruite ai sensi della citata norma e nel triennio considerato, il tetto massimo di Euro 100.000, alla cui determinazione complessiva potendo concorrere il diverso credito di imposta per nuovi investimenti disciplinato dall'art. 8 della medesima.

    Il credito per nuovi investimenti può concorrere al calcolo del limite complessivo «de minimis» triennale, secondo le condizioni e le limitazioni applicabili. Non è quindi possibile valutare il limite considerando soltanto il credito per assunzioni.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    In realtà, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in alcun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204 del 2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d'imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola all'applicazione della regola "de minimis".

    Il regolamento CE n. 2204/2002 non ha modificato il regime nazionale del credito d’imposta in esame e non lo ha sottratto alla regola «de minimis».

  • Trattato CE, artt. 87 e 88

    La Commissione CE nel 1992 e, successivamente, nel 1996, aveva introdotto, con una propria Comunicazione, la regola "de minimis" per la quale gli aiuti di esigua entità (aiuti appunto "de minimis") non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 87, par. 1, del Trattato, perchè, concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti all'obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art. 88, par. 3 del Trattato).

    La regola «de minimis» esclude dall’ambito degli aiuti soggetti all’art. 87, par. 1, gli aiuti di entità limitata ritenuti privi di effetti apprezzabili su concorrenza e scambi; per essi non opera l’obbligo di previa notifica previsto dall’art. 88, par. 3.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1

    La norma è richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione in materia tributaria; la decisione non formula una distinta interpretazione sostanziale del suo contenuto.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale assoggetta espressamente un credito d’imposta alla regola «de minimis», il beneficio resta soggetto al relativo tetto anche se è prorogato o rinnovato da una legge successiva che mantiene ferme le disposizioni precedenti.
  • Per verificare il rispetto del limite triennale occorre considerare gli altri benefici cumulabili rilevanti secondo la disciplina applicabile; nel caso deciso poteva concorrere anche il credito d’imposta per nuovi investimenti previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000.
  • Il regolamento CE n. 2204/2002 non comporta, di per sé, la disapplicazione del limite «de minimis» per il credito d’imposta nazionale per incremento occupazionale oggetto della controversia.
  • Se il giudice di merito esclude l’applicabilità del limite senza esaminare se il tetto sia stato superato, la decisione può essere cassata e la questione deve essere riesaminata in rinvio applicando i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.

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