Cassazione Civile, Ordinanza n. 20091/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra familiari e contitolari di immobili compresi in un precedente atto di divisione. L'attrice ha chiesto l'accertamento della natura condominiale di un locale interrato adibito ad antica cisterna/pozzo comune, la sua rivendicazione pro quota e il pagamento di un'indennità di occupazione, sostenendo che il bene fosse stato occupato in via esclusiva dai convenuti. I convenuti hanno contestato la natura comune del bene, deducendo in subordine l'usucapione esclusiva; inoltre hanno proposto domanda riconvenzionale per ottenere l'arretramento o la demolizione di una veranda coperta da tettoia realizzata dall'attrice, ritenendola in violazione delle distanze legali e delle vedute ex art. 907 c.c., e chiedendo il risarcimento del danno. In appello sono stati riproposti il tema della condominialità del locale, il rigetto dell'usucapione, l'ammissibilità della domanda di arretramento e la tempestività/genericità dell'eccezione avversaria di usucapione della servitù. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso rilievo del difetto di integrità del contraddittorio per mancata citazione di una condomina asseritamente litisconsorte necessaria; 2) violazione del giudicato interno sulla dichiarata inammissibilità di una eccezione di prescrizione/usucapione; 3) omessa pronuncia sulla genericità e tardività di tale eccezione; 4) violazione degli artt. 949, 2697, 112 e 183 c.p.c. per avere la Corte d'appello negato la prova del diritto di veduta e posto a suo carico l'onere probatorio sulla data di realizzazione della tettoia, oltre a ritenere rilevabile d'ufficio la servitù per destinazione del padre di famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse: pur sussistendo, in astratto, litisconsorzio necessario nella domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale su bene condominiale, il ricorrente non aveva integrato il contraddittorio e non aveva indicato un concreto vantaggio ottenibile dalla rimessione al primo giudice, poiché i litisconsorti pretermessi risultavano virtualmente vittoriosi e la sentenza di rigetto dell'usucapione non arrecava pregiudizio ai loro diritti. Quanto ai motivi relativi alla domanda di arretramento della veranda/tettoia, la Corte ha ritenuto infondata la censura principale: il diritto di veduta costituisce condizione dell'azione ex art. 907 c.c. e deve essere provato, non potendo derivare automaticamente dalla sola proprietà dell'immobile fronteggiante; la Corte d'appello aveva quindi correttamente escluso che il ricorrente avesse dimostrato tale diritto. Poiché questa ratio era sufficiente a sorreggere la decisione, le ulteriori doglianze sono state ritenute superflue da esaminare. Sono state inoltre confermate le statuizioni sulle spese e respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla controricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere la necessità della rimessione al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
Richiamato per il litisconsorzio necessario; la Corte ribadisce che, nella domanda di usucapione di bene comune, devono partecipare tutti i comproprietari potenzialmente pregiudicati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei vizi processuali e di omessa pronuncia invocati nel ricorso.
Usato per censurare la pretesa omessa pronuncia e per affermare che il giudice non può attribuire d'ufficio un effetto non devoluto, salvo i limiti dell'accertamento officioso della condizione dell'azione.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte chiarisce che la questione decisiva non era la proprietà bensì la prova del diritto reale di veduta.
Invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che l'attore che chiede l'arretramento ex art. 907 c.c. deve provare il diritto di veduta.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle preclusioni e alla tempestività delle deduzioni, ma non decisivo dopo il rigetto della prima ratio.
La tutela contro le costruzioni a distanza inferiore presuppone l'esistenza e la prova di una servitù di veduta; la mera proprietà del fondo fronteggiante non basta.
Riferito alla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte lo richiama come ratio alternativa della decisione di merito.
La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non risultavano i presupposti di un uso abusivo dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di usucapione di un bene in comproprietà o condominiale richiede la partecipazione di tutti i titolari del diritto potenzialmente incisi; tuttavia, il soccombente che invochi in cassazione la nullità per mancata integrazione del contraddittorio deve dimostrare un concreto interesse alla rinnovazione del processo, non essendo sufficiente un vantaggio meramente astratto o eventuale.
- Quando la sentenza di merito respinge la domanda proposta nonostante il mancato contraddittorio verso un litisconsorte necessario virtualmente vittorioso, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non è prospettabile un diverso esito del giudizio in caso di integrazione.
- Nell'azione volta ad ottenere l'arretramento o la demolizione di una costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c., il diritto di veduta non si presume dalla sola proprietà dell'immobile frontista, ma deve essere provato come diritto reale autonomo o comunque come condizione dell'azione.
- Il riparto dell'onere della prova nelle controversie sulle distanze tra costruzioni impone a chi agisce in tutela della veduta di dimostrare il titolo che legittima l'applicazione dell'art. 907 c.c.; la mera allegazione di una situazione di fatto non è sufficiente.
- Se una decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, l'eventuale censura delle ulteriori argomentazioni diventa irrilevante in cassazione, perché l'accoglimento dei motivi residui non potrebbe comunque condurre a un esito diverso.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di specifici presupposti di abuso processuale o mala fede, non potendo essere affermata in via automatica sulla sola base del rigetto dell'impugnazione.
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