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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24632/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'indennità di mobilità dopo la cessazione del rapporto con una società a seguito di procedura di riduzione del personale. I giudici di merito hanno riconosciuto il beneficio ritenendo maturato il requisito dei sei mesi di anzianità richiesto dall'art. 16 l. n. 223/1991, sommandovi non solo il periodo lavorato presso la società che aveva disposto il licenziamento, ma anche quello svolto in precedenza presso un'altra società, valorizzando la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento delle condizioni contrattuali. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello avesse dichiarato inammissibile il gravame per la mancata indicazione del valore della controversia; con il secondo deduce la violazione dell'art. 16, comma 1, l. n. 223/1991 in relazione agli artt. 1406 e 2112 c.c., sostenendo che il requisito dell'anzianità non poteva essere integrato sommando periodi lavorati alle dipendenze di imprese diverse e che la cessione atomistica del contratto individuale non equivalesse a continuità del rapporto utile ai fini previdenziali.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, nelle controversie previdenziali, non può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta, essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima la previsione di inammissibilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella parte richiamata. Dichiara inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non ha prodotto né trascritto né localizzato il contratto individuale di cessione su cui fondava la tesi della cessione atomistica, e perché la diversa impostazione difensiva prospettata in cassazione risultava nuova, non essendo stata adeguatamente dedotta e localizzata nel giudizio di merito. Conseguentemente condanna l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la parte che prevedeva a pena di inammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo

    nelle controversie previdenziali non può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, in quanto la previsione di inammissibilità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per il primo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione della disciplina sostanziale sull'indennità di mobilità

  • art. 16, primo comma, l. 23 luglio 1991, n. 223

    individua il requisito di anzianità di sei mesi necessario per il diritto all'indennità di mobilità

  • art. 1406 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tesi della cessione del contratto e alla non computabilità del periodo lavorato presso altra impresa

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma che regola la continuità del rapporto nel trasferimento d'azienda

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione contenga gli elementi necessari a esporre le ragioni della cassazione e a permetterne la valutazione senza ricorso a fonti esterne

  • art. 369 n. 6 c.p.c.

    richiede la specifica indicazione e allegazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza

Massime di principio

  • Nelle controversie previdenziali non può essere dichiarata inammissibile la domanda per la sola omessa indicazione del valore della prestazione, quando la previsione normativa che imponeva tale specificazione a pena di inammissibilità è stata espunta per illegittimità costituzionale.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di norme sostanziali fondata su un documento deve produrre, trascrivere o localizzare specificamente quel documento, perché la Corte possa valutarne la decisività senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
  • È inammissibile in cassazione la censura che prospetta una questione nuova, mai adeguatamente dedotta nel giudizio di merito, se il ricorrente non indica in quale atto precedente la questione sia stata sollevata.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, esponendo in modo completo le ragioni dell'impugnazione e i necessari riferimenti agli atti di causa.
  • In caso di rigetto del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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