Cassazione Civile, Sentenza n. 13501/2020 del 02/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio di bonifica)
La controversia
Il Consorzio notificava al contribuente una cartella di pagamento per i contributi di bonifica relativi all’anno 2013, riferiti a immobili di sua proprietà ricadenti nel comprensorio consortile. La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza n. 118/2/2015, accoglieva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 428/2017 depositata il 16 febbraio 2017, accoglieva invece l’appello del Consorzio. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 347 c.p.c., perché la CTR non aveva dichiarato improcedibile l’appello del Consorzio nonostante mancasse, secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado tra gli atti di causa; 2) violazione dell’art. 1008 c.c., degli artt. 11 e 21 del R.D. n. 215/1933 e dell’art. 15 della L.R. Toscana n. 34/1994, sostenendo che il contributo dovesse gravare sull’usufruttuario e non sul nudo proprietario; il ricorrente aggiungeva che l’esistenza dell’usufrutto risultava dai pubblici registri e che il Consorzio avrebbe dovuto individuarne il titolare, oppure considerare comunicata la situazione con la notifica del ricorso introduttivo del 13 giugno 2014; 3) violazione dell’art. 860 c.c., degli artt. 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 21 del R.D. n. 215/1933 e degli artt. 3, 4 e 16 della L.R. Toscana n. 34/1994, contestando che il contributo per gli interventi di manutenzione potesse essere richiesto senza prova del beneficio arrecato agli immobili. La CTR aveva accertato l’esistenza del piano di classifica e l’inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza, ritenendo che tale inclusione consentisse di presumere il beneficio e che spettasse al contribuente provare la sua insussistenza.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato respinto perché nel processo tributario il deposito, da parte dell’appellante, della sentenza impugnata non è un onere la cui omissione comporti improcedibilità: l’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la sentenza sia compresa nel fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado al giudice d’appello. Il secondo è stato respinto perché i contributi consortili di bonifica, quali oneri reali gravanti sulla proprietà del fondo e non sul reddito, sono dovuti dal titolare della proprietà al momento dell’esazione. L’usufruttuario può essere assoggettato al pagamento e iscritto nei ruoli consortili soltanto quando ricorrano i presupposti indicati dalla disciplina regionale e il proprietario abbia comunicato al Consorzio il rapporto di usufrutto e l’assunzione dell’obbligo contributivo; la disposizione pone espressamente sul proprietario l’onere della comunicazione, senza che il Consorzio debba ricercare autonomamente il diverso soggetto passivo. Il terzo è stato respinto perché, accertata l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e in assenza di una specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione, opera la presunzione del beneficio diretto e specifico; spetta al contribuente fornire la prova contraria. Il contributo è dovuto anche per le opere di manutenzione e, una volta accertato l’an della pretesa, il contribuente deve contestare e provare l’inesistenza o l’ineffettività del beneficio, anche quanto alla sua misura. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.000,00 oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Come già stabilito da questa Corte, nel processo tributario l’allegazione all’appello della sentenza di primo grado non è elemento che pregiudichi l’esame delle ragioni di gravame, non solo perchè il deposito della sentenza di primo grado non è espressamente imposto dalla norma (con conseguente sanzione espressa di nullità per l’ipotesi di omissione) ma anche perchè il D.Lgs. n.546 del 1992, art. 53, prevede esplicitamente che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere anche copia della anzidetta sentenza, il che, in termini di previsione legislativa, costituisce sicuro elemento utile ai fini di esonerare dal medesimo onere anche la parte appellante (Cass. n. 24470/15).
Il mancato deposito della sentenza di primo grado da parte dell’appellante non pregiudica l’esame dell’appello, poiché la sentenza è inclusa nel fascicolo che la commissione di primo grado trasmette al giudice d’appello.
Inoltre, la normativa del codice civile art. 1008 (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario – “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario.
I carichi connessi al godimento e aventi come presupposto il reddito gravano sull’usufruttuario; quelli che gravano sul capitale, ossia sulla proprietà, restano a carico del proprietario, salva la corresponsione degli interessi da parte dell’usufruttuario nei casi previsti.
Inoltre, la normativa del codice civile art. 1008 (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario – “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario.
I carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto sono a carico del proprietario, mentre l’usufruttuario deve corrispondergli gli interessi sulla somma pagata; la regola conferma che i contributi consortili gravanti sulla proprietà non sono, in quanto tali, carichi dell’usufruttuario.
art. 21 R.D. n. 215/1933
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che “I contributi consortili di bonifica, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo” (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014). (Cass. 23815/15).
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi è titolare della proprietà del fondo al momento dell’esazione.
art. 8, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 79/2012
La L.R. n. 79 del 1912, art. 8, applicabile ratione temporis al caso esaminato, stabilisce, al comma 5, che le attribuzioni del proprietario elencate nel precedente comma 4, “sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora essi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile”. E al comma 6: “Il proprietario comunica al Consorzio nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile”.
I titolari di diritti reali di godimento possono essere obbligati al contributo e iscritti nei ruoli consortili quando ne ricorrano i presupposti, ma l’iscrizione presuppone la comunicazione del proprietario al Consorzio; la legge pone quindi su quest’ultimo l’onere di comunicare la situazione rilevante.
art. 4 L.R. Toscana n. 34/1994
Da tale ricostruzione in fatto, in termini incensurabili in questa sede, questa Corte non ritiene di discostarsi, ribadendo, altresì come non vi sia ragione per derogare al principio secondo cui, anche per le opere di manutenzione è dovuto il contributo consortile, ai sensi dell’art. 4 L.R. cit., e che – accertato l’an -, spetti al contribuente contestare e provare l’insussistenza dell’effettività del beneficio (con riferimento al quantum).
Il contributo consortile è dovuto anche per le opere di manutenzione; accertata la sussistenza del presupposto della contribuzione, spetta al contribuente contestare e provare l’inesistenza o l’ineffettività del beneficio, anche con riguardo alla sua misura.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omesso deposito da parte dell’appellante della sentenza di primo grado non impedisce l’esame dell’appello quando la sentenza è compresa nel fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado al giudice d’appello.
- I contributi consortili di bonifica che gravano sulla proprietà del fondo hanno natura di oneri reali e sono dovuti dal soggetto titolare della proprietà al momento dell’esazione; non si trasferiscono all’usufruttuario per il solo fatto della titolarità del diritto di godimento.
- Il titolare di un diritto reale di godimento può essere assoggettato al contributo consortile e iscritto nei ruoli quando la legge o il contratto gli attribuiscano l’obbligo di pagamento, ma la situazione deve essere comunicata dal proprietario al Consorzio nei modi previsti dalla disciplina applicabile.
- Per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza, in assenza di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione, si presume il beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili; spetta al contribuente fornire prova contraria dell’insussistenza del beneficio.
- Il contributo consortile è dovuto anche per le opere di manutenzione. Accertato il presupposto della contribuzione, incombe sul contribuente contestare e provare l’inesistenza o l’ineffettività del beneficio, anche in relazione alla sua entità.
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