Cassazione Civile, Ordinanza n. 22271/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di accertamento emesso per IVA e sanzioni relative all'anno d'imposta 2004, annullato in primo e secondo grado su ricorso della società contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'atto. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, con prova del versamento della prima rata. La Corte rilevava che non risultava notificato un diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto, né risultava presentata istanza di trattazione da parte di alcuno, né impugnato un eventuale diniego. Ne conseguiva l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della parte contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e della mancata notifica di un diniego entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il processo per decorso del termine del 31 dicembre 2020, con spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato, proprio perché il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L'adesione alla definizione agevolata, se accompagnata dal pagamento dovuto e in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo per decorso del termine finale stabilito dalla norma.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata come base della disciplina della definizione agevolata.
È richiamata la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza anche dopo l'estinzione prevista dalla disciplina speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie rientranti nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, il deposito della documentazione attestante l'adesione e il pagamento della rata dovuta, in assenza di diniego tempestivamente notificato, comporta l'estinzione del processo.
- L'eventuale mancata presentazione dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego dell'amministrazione consolidano l'effetto estintivo previsto dalla disciplina speciale.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la previsione normativa speciale.
- L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata esclude il presupposto per il cd. doppio contributo unificato.
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