Cassazione Civile, Ordinanza n. 12715/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di rimborso di imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 in relazione agli eventi tellurici che colpirono la Sicilia orientale. I giudici di merito avevano accolto la domanda del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, della disciplina eurounitaria sul regime de minimis e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare la sussistenza dei presupposti per il rimborso, inclusa la non superata soglia de minimis e i requisiti per fruire del regime agevolativo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo che la sentenza di appello avrebbe attribuito il rimborso anche dell'IVA nonostante tale capo fosse stato escluso in primo grado e non impugnato, con conseguente violazione del giudicato e ultrapetizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che, in tema di rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, il contribuente deve dimostrare i presupposti del beneficio, compreso il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e del limite de minimis, nonché l'assenza di sovracompensazione; sul secondo ha affermato che il giudice di appello non poteva riconoscere il rimborso dell'IVA, poiché quel capo era stato escluso dalla sentenza di primo grado ed era coperto da giudicato interno, non essendo stato impugnato in modo rituale. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, che dovrà uniformarsi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
I benefici fiscali per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia non spettano a chi svolge attività di impresa, salvo regimi individuali conformi alla disciplina de minimis o di compensazione del danno da calamità naturale, con onere probatorio a carico del contribuente.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Disciplina il rimborso delle somme indebitamente pagate dai soggetti colpiti dal sisma; in caso di contestazione dell'Amministrazione, il contribuente deve provare i presupposti del diritto al rimborso, mentre l'Ufficio deve allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi di cui dispone.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017
Norma integrativa richiamata in relazione alla disciplina dei rimborsi per il sisma siciliano del 1990.
Richiamato per affermare la ripartizione dell'onere della prova a carico del contribuente che richiede il rimborso.
Il giudice non può pronunciare oltre il chiesto né attribuire un bene non devoluto in appello.
Il capo di sentenza non impugnato passa in giudicato interno e non può essere riesaminato.
Il giudicato copre il capo non impugnato e impedisce una diversa statuizione sul medesimo punto.
Massime di principio
- In tema di rimborsi fiscali richiesti in base a una disciplina agevolativa speciale, il contribuente che agisce in ripetizione deve provare tutti i presupposti costitutivi del diritto, inclusa la compatibilità dell'aiuto con i limiti della disciplina eurounitaria applicabile.
- Quando il beneficio fiscale ricade nel perimetro degli aiuti di Stato, il rispetto del regime de minimis va verificato in concreto per ciascun periodo rilevante, con onere della prova a carico del richiedente circa il non superamento della soglia e l'assenza di sovracompensazione.
- In materia tributaria, l'Amministrazione che contesti il diritto al rimborso non può limitarsi a invocare in astratto la regola dell'onere della prova, ma deve allegare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi risultanti dagli elementi conoscitivi nella propria disponibilità, secondo correttezza e collaborazione.
- Il giudice di appello non può attribuire al contribuente un rimborso relativo a un capo che sia stato espressamente escluso in primo grado e non sia stato devoluto con impugnazione, perché tale capo è coperto da giudicato interno e la pronuncia sarebbe resa oltre i limiti del devolutum.
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