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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32759/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di risarcimento proposta da medici che avevano frequentato scuole di specializzazione in epoca coperta dalle direttive comunitarie non tempestivamente attuate, assumendo di aver subito un danno per la mancata adeguata remunerazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo la domanda di alcuni medici, rigettando le altre per prescrizione; in appello la Corte territoriale aveva ritenuto prescritta la pretesa degli appellanti diversi dai pochi favorevoli e aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione relativa alla posizione di una medico già parzialmente vittoriosa. In cassazione, il ricorso principale censurava la decorrenza della prescrizione, sostenendo che l’incertezza giurisprudenziale e normativa avesse impedito l’esercizio del diritto almeno fino a epoca successiva; il ricorso incidentale contestava la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, la rilevanza dell’art. 11 l. n. 370/1999, l’asserita omessa pronuncia sul quantum per la posizione della medico vittoriosa in primo grado e chiedeva, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Un ulteriore ricorso sosteneva che l’obbligo risarcitorio non fosse stato definito dall’art. 11 l. n. 370/1999 e che la prescrizione potesse decorrere solo da data successiva, anche per effetto di perduranti incertezze sulla giurisdizione, sull’azione esperibile e sul soggetto passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, che ha reso manifesta la definitiva inerzia dello Stato rispetto ai destinatari rimasti esclusi. Ha inoltre escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione o imporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché tali questioni non incidevano sulla possibilità di agire o interrompere la prescrizione. Quanto alla doglianza sul quantum della posizione già accolta in primo grado, l’ha dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, comunque, per consolidato principio secondo cui l’intervento legislativo del 1999 ha trasformato la pretesa in debito di valuta, con interessi legali solo dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale. È stato inoltre posto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    riunione delle impugnazioni

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è stata già decisa in modo consolidato dalla giurisprudenza

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo, pena inammissibilità

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è escluso quando non sussiste un dubbio interpretativo rilevante e la questione è già risolta dalla giurisprudenza

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel caso, dal 27 ottobre 1999 in base all’orientamento consolidato

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione

  • art. 1219 c.c.

    per il debito di valuta gli interessi legali decorrono dalla messa in mora

  • art. 1224 c.c.

    per il debito di valuta gli interessi legali sono riconoscibili secondo le regole ordinarie dalla messa in mora o dalla domanda

  • art. 1223 c.c.

    richiamato tra le norme sulla liquidazione del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato tra le norme sulla liquidazione del danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato tra le norme sulla liquidazione del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale criterio di liquidazione del danno risarcibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla decisione secondo diritto

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel contesto della specificità dei motivi d’appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel contesto della devoluzione in appello

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    individua la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    è il parametro decisivo per individuare il dies a quo della prescrizione e la trasformazione della pretesa risarcitoria in debito di valuta

  • D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    richiamato come fonte dell’adeguata remunerazione/borse di studio per la specializzazione

  • Direttiva 75/362/CEE

    direttiva comunitaria sulla formazione specialistica medica non tempestivamente attuata

  • Direttiva 75/363/CEE

    direttiva comunitaria sulla formazione specialistica medica non tempestivamente attuata

  • Direttiva 82/76/CEE

    direttiva comunitaria sulla formazione specialistica medica non tempestivamente attuata e riassuntiva delle precedenti

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata nel quadro complessivo della disciplina comunitaria sulla specializzazione medica

  • art. 5 TCEE

    richiamato tra le norme e i principi dell’Unione invocati

  • art. 189 TCEE

    richiamato tra le norme e i principi dell’Unione invocati

  • art. 10 Cost.

    richiamato nel quadro degli obblighi di conformazione dell’ordinamento interno al diritto UE

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato tra le basi dell’effettività della tutela

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato a sostegno dell’effettività del rimedio giurisdizionale

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato tra i parametri di tutela del credito vantato

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva o omessa attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica medica, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, perché da quel momento lo Stato ha manifestato in modo inequivoco la propria definitiva inerzia verso i soggetti rimasti esclusi.
  • Le incertezze su giurisdizione competente, natura dell’azione, legittimazione passiva e decorrenza del termine non impediscono il decorso della prescrizione, poiché non precludono al danneggiato di agire o di interrompere l’inerzia anche in via stragiudiziale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando sulla questione esista un orientamento interno consolidato e non emerga un effettivo contrasto con il principio di effettività del diritto dell’Unione.
  • L’intervento legislativo che quantifica o "aestima" il danno da inadempimento normativo può trasformare la pretesa originaria in debito di valuta; in tal caso gli interessi legali decorrono, secondo le regole ordinarie, dalla messa in mora o dalla notificazione della domanda giudiziale.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: quando si deduca un’omessa pronuncia su motivi d’appello o sul quantum, è necessario indicare con precisione il contenuto delle doglianze e il loro rapporto con le conclusioni formulate in appello.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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