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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35078/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di una società di persone, con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, e dai conseguenti avvisi emessi ai soci per maggiori redditi imputati per trasparenza ai fini IRPEF. La CTP aveva rigettato il ricorso dei contribuenti. In appello, la CTR della Lombardia ha dichiarato inammissibili gli appelli della società e di due socie ritenendo che mancassero i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, poiché gli atti si sarebbero limitati a rilievi critici contro gli atti impositivi originari senza individuare i capi della decisione impugnata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli atti di appello contenevano invece specifiche ragioni di gravame, idonee a contestare la mancanza di prova a sostegno della pretesa fiscale e a criticare la ricostruzione accolta dal primo giudice.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, affermando che nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica è soddisfatto quando dall’atto di appello, interpretato complessivamente, siano ricavabili in modo chiaro e univoco le ragioni di censura, anche se l’atto ripropone le difese già svolte in primo grado e contesta globalmente la decisione. Nel caso concreto, gli appelli erano diretti contro la ricostruzione del giudice di primo grado e contenevano contestazioni specifiche sull’assenza di prova dell’accordo fraudolento, della restituzione extracontabile e della sovrafatturazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese e, preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci non presenti nel giudizio di appello, in applicazione del litisconsorzio necessario originario nelle controversie relative all’accertamento dei redditi di società di persone e soci.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello è specifico quando, letto nel suo complesso, consente di individuare in modo chiaro e univoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; è sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte in primo grado se il gravame investe la decisione nella sua interezza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato prospettato come nullità processuale derivante dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di motivi specifici.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Nei giudizi tributari che coinvolgono società di persone e soci, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamata la possibilità di riunione dei procedimenti, fermo l'obbligo di partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci comportano la necessaria partecipazione di società e soci al medesimo giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'onere di impugnazione specifica dell'appello è soddisfatto anche quando l'atto di gravame riproduca le difese già svolte in primo grado, purché dal suo contenuto complessivo emergano in modo chiaro e inequivoco le ragioni di censura contro la sentenza appellata.
  • L'art. 53 d.lgs. 546/1992 va interpretato in senso non formalistico: non occorre una minuta confutazione dei singoli capi, se l'appello manifesta un dissenso effettivo e riconoscibile sulla decisione nel suo complesso.
  • Nelle controversie di accertamento dei redditi di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali; la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti comporta nullità assoluta del giudizio.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, la controversia non può essere definita solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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