Cassazione Penale, Sentenza n. 38963/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 29/04/2021 che, riformando la sentenza del Tribunale di Arezzo, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato ex art. 474 c.p. e rideterminato la pena per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E) c.p.p., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'art. 712 c.p. e non all'art. 648 c.p. per assenza del dolo della ricettazione (si richiamava la buona qualità della merce, il solo sospetto circa la falsità e la inidoneità dei precedenti penali a dimostrare il dolo); (2) omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., quest'ultima già oggetto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Il primo motivo (contestazione della qualificazione giuridica e valutazione probatoria) è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione dei fatti e delle prove, vietata in sede di legittimità, e perché aspecifico; la sentenza di merito è infatti una "doppia conforme" (prima e secondo grado convergenti) e i giudici avevano motivato la sussistenza del dolo della ricettazione con plurimi elementi (assenza dei packaging e carte magnetiche, dichiarazioni dell'imputato su provenienza e prezzo, incompatibilità economica con l'acquisto di merce originale, precedenti penali specifici). Il motivo relativo all'art. 62 n.4 c.p. (tenuità del danno patrimoniale) è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse poiché la questione era già stata valutata dal primo giudice e il suo esame in sede di appello era inammissibile. Viceversa, il ricorso è stato accolto quanto all'omessa motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Per il resto la sentenza è stata dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Norma relativa al reato indicato nella sentenza di primo grado; nella fattispecie detto reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello
Reato di ricettazione: la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo in base a molteplici elementi istruttori e ha applicato/formulato la condanna in relazione a questa norma
Norma alternativa richiamata dal ricorrente (contrasto tra ipotesi di vendita di merce contraffatta e ricettazione); la Corte ha escluso che la fattispecie dovesse essere ricondotta a tale articolo in assenza di dolo
art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen.
modificato dalla legge n.46/2006
Regole sulla motivazione e sui motivi di cassazione: la modifica limita il sindacato della Corte di legittimità in ordine alla valutazione probatoria, consentendo il controllo solo per travisamento della prova se specificamente dedotto e di macroscopica evidenza
Circostanza attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: compatibile con forme attenuate solo se la valutazione del danno patrimoniale è rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto; nel caso è stata ritenuta inammissibile la censura in cassazione perché già esaminata in primo grado
Circostanze attenuanti generiche: la mancata motivazione della Corte territoriale su tale dedotta circostanza comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo esame
Ha modificato l'art. 606 c.p.p. restringendo la valutazione di merito che la Corte di Cassazione può compiere sui fatti (impostazione del cosiddetto sindacato limitato al travisamento della prova)
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera e complessiva delle prove: il sindacato è limitato e, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (coincidenza di primo e secondo grado), il ricorso può essere accolto per travisamento della prova solo se il ricorrente indica specificamente gli atti travisati e sussiste macroscopica evidenza dell'errore
- Le deduzioni generiche o aspecifiche che propongono una diversa lettura delle prove sono di norma inammissibili e devono essere proposte con precisione, indicando gli atti e le contraddizioni precise per configurare il travisamento
- La mancata motivazione su una specifica richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti (in particolare le attenuanti generiche) è vizio idoneo ad determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame
- Se una questione è già stata esaminata e decisa nel primo grado (per es. valutazione del valore dei beni o della particolare tenuità), non può essere rinnovata in appello e, di conseguenza, la relativa doglianza resa inammissibile in appello perde rilevanza in sede di cassazione per carenza di interesse
- Per distinguere tra ricettazione (art. 648 c.p.) e altre fattispecie relative alla circolazione di merce falsa (es. art. 712 c.p.), i giudici valutano elementi concreti quali packaging, documentazione interna, dichiarazioni sull'origine e sul prezzo, capacità economica dell'imputato e precedenti specifici; l'assenza di quegli elementi può supportare la tesi dell'assenza di dolo
- I precedenti penali specifici possono essere presi in considerazione dai giudici di merito come elemento indiziario sul grado di conoscenza o dimestichezza dell'imputato con il tipo di condotta, ma la loro efficacia probatoria deve essere valutata nel complesso della motivazione
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