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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRPEF per il 2001, dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal titolare dell’impresa agricola per la coadiuvante. La CTR del Piemonte aveva riconosciuto alla coadiuvante la deduzione, applicando analogicamente il diritto di rivalsa previsto per le imprese artigiane e commerciali dalla L. n. 233/1990. L’Agenzia ha censurato tale conclusione per violazione dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, sostenendo che può dedurre i contributi soltanto chi ne ha sostenuto il costo e che, per i coadiuvanti agricoli, la legge non prevede il diritto di rivalsa.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Piemonte n. 38/12/2009, depositata il 26 maggio 2009, e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento IRPEF relativa al 2001, emessa a seguito del mancato riconoscimento della deduzione. Ha stabilito che, in assenza di una previsione legale di rivalsa per il titolare dell’impresa agricola, l’onere contributivo resta a carico di quest’ultimo e la deduzione non spetta alla coadiuvante. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR

    Ora, poichè sono deducibili i soli "contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" e, con riguardo ai contributi previdenziali ed assistenziali versati dal titolare dell'azienda agricola per i propri coadiuvanti, non è previsto un diritto di rivalsa sul lavoratore, ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 2, deve ritenersi che l'obbligazione tributaria resti a carico soltanto del titolare dell'impresa, unico soggetto cui è riservata dalla legge la possibilità di deduzione.

    La deduzione spetta a chi sostiene l’onere contributivo secondo la disciplina applicabile. Poiché per i contributi versati dal titolare di un’impresa agricola per i coadiuvanti non è previsto il diritto di rivalsa, il titolare è il solo soggetto legittimato a dedurli; il coadiuvante non può farlo.

  • Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR

    In base dell' art. 10, lett. e)T.U.I.R., sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ma la lett. a) della stessa disposizione esclude espressamente dagli oneri deducibili i contributi agricoli unificati.

    La disposizione esclude dagli oneri deducibili i contributi agricoli unificati. La Corte richiama tale esclusione nel delineare il regime fiscale dei contributi agricoli, distinguendolo dalla regola generale sui contributi previdenziali e assistenziali.

  • Art. 2, comma 1, L. n. 233/1990

    La L. n. 233 del 1990, art. 2, comma 1, prescrive (Versamento dei contributi): "1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'art. 1 per sè e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa".

    Il diritto di rivalsa è attribuito dalla legge al titolare di impresa artigiana o commerciale. La Corte esclude che tale previsione possa essere estesa per analogia all’impresa agricola; senza rivalsa legale, il costo resta a carico del titolare agricolo e non dà diritto alla deduzione in capo al coadiuvante.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale l’Agenzia ha proposto il ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto la censura.

  • Art. 1277 c.c. e seguenti

    Le disposizioni sono richiamate dall’Agenzia nell’argomentare che l’onere economico dei contributi grava su chi li ha effettivamente sostenuti. La decisione risolve la questione sulla base della disciplina tributaria e dell’assenza di una previsione di rivalsa per l’impresa agricola.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia nel contestare l’estensione analogica al settore agricolo del diritto di rivalsa previsto per le imprese artigiane e commerciali. La Corte accoglie la censura e nega tale estensione.

Massime di principio

  • La deduzione dei contributi previdenziali va riconosciuta al soggetto che ne sostiene l’onere economico secondo la legge; non è sufficiente che i contributi siano versati formalmente a beneficio di un’altra persona.
  • Un diritto di rivalsa previsto dalla legge per una specifica categoria d’impresa non si estende automaticamente per analogia a categorie diverse. Occorre una base normativa applicabile al caso concreto.
  • Se il titolare versa contributi per un coadiuvante agricolo e la legge non gli attribuisce rivalsa, l’onere resta a suo carico e il coadiuvante non può dedurre quei contributi.
  • Nel valutare la deducibilità occorre distinguere i contributi previdenziali e assistenziali in generale dai contributi agricoli unificati, espressamente esclusi dalla disciplina richiamata dalla Corte.

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