Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22267/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto il rilascio di una concessione in sanatoria per alcuni interventi edilizi eseguiti su un edificio. Il Comune aveva ritenuto necessaria, per poter derogare alla distanza dal confine, l'allegazione di un accordo con il vicino confinante. La società aveva impugnato gli atti comunali sostenendo che la norma tecnica locale che richiedeva tale accordo fosse illegittima perché contrastante con l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, e comunque che il Comune avesse interpretato in modo erroneo la disciplina urbanistica, ritenendo indispensabile l'accordo tra confinanti. Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato aveva confermato, affermando che la disciplina applicabile era quella sulle distanze dai confini prevista dallo strumento urbanistico locale e non quella sulle distanze tra edifici. Con il ricorso per cassazione la società denunciava eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse sconfinato nella giurisdizione ordinaria attribuendo rilevanza decisiva a una questione che, a suo dire, attiene ai rapporti tra privati e alle distanze legali.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni unite ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale. Ha affermato che il Consiglio di Stato si è limitato a valutare, nell'ambito di una controversia sulla legittimità di atti amministrativi relativi a un titolo edilizio in sanatoria, se il Comune avesse correttamente svolto l'istruttoria e applicato la disciplina urbanistica locale. Non vi è stato sconfinamento nella giurisdizione ordinaria, perché il giudice amministrativo non ha deciso una lite tra privati sulle distanze tra costruzioni o rispetto ai confini, ma ha verificato la legittimità del provvedimento impugnato. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio, una condanna ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    invocato dalla ricorrente per denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale; la Corte ha escluso la violazione perché il Consiglio di Stato non ha oltrepassato i limiti esterni della propria giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato come norma processuale posta a fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • artt. 112 e 362 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di potere giurisdizionale.

  • artt. 110 e 133 d.lgs. n. 104/2010

    richiamati dalla ricorrente; la Corte ha ricondotto la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata del ricorso; la Corte ha confermato la manifesta infondatezza della censura e deciso in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a somme aggiuntive per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    invocato dalla ricorrente; la Corte ha rilevato che la disciplina evocata riguarda le distanze tra edifici e non quelle dai confini.

  • art. 1, comma 11, n.t.a. del Comune di Grassobbio

    ritenuto applicabile dal giudice amministrativo; la Corte ha affermato che lo strumento urbanistico locale poteva disciplinare le distanze dai confini integrando la normativa codicistica.

Massime di principio

  • Nel giudizio per cassazione per motivi di giurisdizione, il vizio è configurabile solo se il giudice speciale ha invaso la sfera riservata ad altro giudice; non basta contestare l'erronea interpretazione o applicazione della norma sostanziale o urbanistica.
  • Nelle controversie concernenti il rilascio o il diniego di titoli edilizi, il giudice amministrativo può valutare la correttezza dell'istruttoria comunale e la legittimità dell'applicazione della normativa urbanistica locale senza sconfinare nella giurisdizione ordinaria, purché non decida una lite tra privati sulle distanze legali.
  • La disciplina sulle distanze tra edifici di cui al d.m. n. 1444/1968 è distinta da quella sulle distanze dai confini eventualmente prevista dagli strumenti urbanistici locali; il richiamo all'una non consente automaticamente di escludere l'applicazione dell'altra.
  • Quando il ricorso è definito come manifestamente infondato, la Corte può applicare le conseguenze processuali previste dalla normativa sulla trattazione accelerata, incluse le statuizioni sulle spese e sulla responsabilità aggravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.