Cassazione Civile, Ordinanza n. 24601/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il decreto di trattenimento in un centro per i rimpatri, ritenendo che lo straniero si fosse trattenuto nel territorio dello Stato senza richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto e senza essere munito di passaporto o documento equipollente. In cassazione il trattenuto ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e non intellegibile del provvedimento impugnato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13 Cost. e 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017, sostenendo che, avendo dichiarato in udienza la volontà di chiedere protezione internazionale, la convalida non poteva essere pronunciata dal giudice di pace, ma era competente la sezione specializzata del tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la motivazione del giudice di pace, pur sintetica, era chiara e intellegibile e consentiva di comprendere la ratio della convalida. Ha poi respinto anche il secondo motivo: ha ribadito che la presentazione di una domanda di protezione internazionale radica la competenza della sezione specializzata del tribunale sulla convalida del trattenimento, perché determina un mutamento del titolo del trattenimento, ma ha osservato che nel caso concreto non risultava proposta una formale domanda di protezione internazionale; vi era solo una dichiarazione di voler restare in Italia e di voler chiedere protezione. Perciò non si era verificato il presupposto per lo spostamento di competenza. Nulla è stato disposto per le spese, e la causa è stata dichiarata esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione e lasci all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture; una motivazione sintetica ma chiara e intelligibile non integra tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è denunciabile in sede di legittimità come vizio della motivazione solo nei casi in cui il ragionamento decisorio non sia percepibile.
art. 13 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla disciplina del trattenimento e della competenza nella fase di convalida.
art. 3, comma 1, lett. c), d.l. n. 13/2017 conv. in l. n. 46/2017
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la pendenza di una domanda di protezione internazionale sposterebbe la competenza sulla convalida alla sezione specializzata del tribunale.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015
La presentazione della domanda di protezione internazionale, anche reiterata, radica la competenza sulla convalida del trattenimento presso la sezione specializzata del tribunale, poiché il trattenimento prosegue per il tempo massimo previsto al fine di consentire l'esame della domanda.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento, pur esistente sul piano grafico, non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma comprensibile è sufficiente.
- Nel trattenimento dello straniero, la competenza sulla convalida si sposta dalla cognizione del giudice di pace alla sezione specializzata del tribunale solo se sia stata proposta una formale domanda di protezione internazionale, idonea a mutare il titolo del trattenimento.
- Una mera dichiarazione di intenti di voler chiedere protezione internazionale non equivale alla proposizione della domanda e non basta a radicare la competenza del tribunale.
- La verifica della competenza va compiuta in base alla concreta situazione processuale: occorre l'effettiva instaurazione del procedimento di protezione internazionale, non una manifestazione di volontà informale.
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