Cassazione Civile, Sentenza n. 19060/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buono impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che, pur riconoscendo il rapporto di subappalto, aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al quantum, liquidando il corrispettivo concordato a corpo in lire 25.000.000 (euro 12.911,42). Il ricorrente denunciava: (i) errata applicazione/interpretazione dell'art. 1670 c.c. e inidoneità della decisione di primo grado a ritenere le opere eseguite a regola d'arte in presenza di riparazioni del sub-committente; (ii) vizio nella valutazione della confessione/interpello e della prova testimoniale (art.116 c.p.c. e altre norme); (iii) omesso esame di fatti decisivi posti a fondamento della domanda riconvenzionale. In subordine, la parte resistente aveva proposto ricorso incidentale su vizi di ultrapetizione e sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Buono per difetto di specificità e per mancata impugnazione dell'error in procedendo relativo alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello; ha rigettato il ricorso incidentale. Inoltre ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Impresa Stagno per carenze formali e perché non può essere considerata successore nel diritto controverso. Le spese sono compensate; la Corte ha altresì rilevato l'applicabilità degli adempimenti relativi al contributo unificato (D.P.R. n.115/02).
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come norma sul rapporto di appalto/subappalto; la Corte ha ritenuto che la censura non avesse mostrato specificamente l'erronea applicazione della norma e che la controversia verteva su questioni procedurali e di prova, non su un'errata qualificazione giuridica rilevante ai fini di cassazione
Riguarda l'interpello (confessione giudiziale); la Corte ha valutato che la contestazione del ricorrente sulla valutazione della confessione non era specifica e non consentiva il sindacato in cassazione
Norma citata nel ricorso (probabile riferimento a questioni probatorie); la Corte non ha ritenuto provata la rilevanza di presunte violazioni procedurali relative alla valutazione probatoria
Fondamento formale dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di specificità (nn. 3 e 4) e per omessa indicazione di un fatto storico decisivo (n.5)
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse violato il principio 'chiesto e pronunciato' potendo riformare parzialmente anche senza una specifica richiesta di riduzione del quantum
Applicato in tema di determinazione del corrispettivo dell'appalto: la Corte ha confermato che l'accordo tra le parti (compenso a corpo) prevale sulla determinazione basata su tariffe/usi o prezzi del Genio Civile
Richiamato in ordine all'onere della prova: la Corte ha rilevato che le allegazioni dovevano essere provate con specificità e che il giudice di merito ha adeguatamente valutato la prova
Richiami relativi alla costituzione/atto di procura dell'interveniente; la Corte ha ritenuto l'intervento inammissibile anche per vizi relativi alla procura e alla successione nel rapporto controverso
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuali versamenti ulteriori da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- In controversie di subappalto la prova di un corrispettivo pattuito a corpo prevale sulla liquidazione basata su listini o prezzi di riferimento (art.1657 c.c.), purché detta volontà sia adeguatamente dimostrata.
- Le censure in Cassazione vanno formulate con specificità rilevante: se la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile un motivo per difetto di specificità, in Cassazione è necessario denunciare l'errore in procedendo e riportare elementi dell'atto di appello per consentire il sindacato di legittimità.
- La valutazione della prova testimoniale e del collaudo spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione specificamente denunciati (difetto di logica, contraddittorietà o omissione) che siano adeguatamente illustrati.
- Il sub-committente non viene automaticamente precluso dal lamentare vizi compensati da riparazioni proprie, ma deve provare in modo puntuale quali opere mancanti o difettose ha eseguito direttamente e come ciò incida sul sinallagma contrattuale e sul corrispettivo.
- Il giudice d'appello può riformare parzialmente la sentenza anche in assenza di una specifica conclusione dell'appellante sulla misura della riforma; ciò non costituisce ultrapetizione se la riforma è ricavabile dai motivi di appello.
- Gli interventi di terzi per successione o devoluzione aziendale richiedono adeguata documentazione e procura correttamente formata; in mancanza possono essere dichiarati inammissibili.
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