Cassazione Civile, Sentenza n. 19087/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento relativo all'anno 2007 per omessa contabilizzazione di contributo ministeriale in conto esercizio. L'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione di norme tributarie e di principio di competenza (art. 109 e 85 DPR 917/1986, art. 45 comma 3 legge 448/1998), sostenendo che il contributo doveva essere imputato al 2007 e tassato in quella annualità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che i contributi in conto esercizio erogati in base a provvedimenti amministrativi costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 comma 3 lett. b) del DPR 917/1986 e devono essere iscritti in bilancio nell'esercizio in cui nasce il diritto a percepirli. Nel caso di specie la data utile per l'imputazione è il provvedimento di liquidazione del 16.09.2008 (e lo stanziamento ministeriale intervenuto nello stesso mese), successivi all'approvazione del bilancio 2007; pertanto la CTR ha correttamente escluso l'imputazione al 2007. Spese di gravame a carico del ricorrente liquidate in favore del controricorrente (compensi Euro 16.000,00 oltre esborsi Euro 200,00, ecc.). Non si applica l'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002 in quanto parte soccombente è pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) - art. 109
Richiamato come principio contabile di competenza per l'iscrizione dei proventi; la Corte lo utilizza per definire il momento di rilevanza dei contributi in bilancio in relazione alla certezza del diritto a percepirli.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - art. 85
Richiamato nel quadro normativo invocato dall'Agenzia; la Corte non accoglie la lettura dell'Amministrazione che avrebbe dovuto imputare il contributo al 2007.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - art. 88, comma 3, lett. b)
I contributi in conto esercizio, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, costituiscono sopravvenienze attive e devono essere iscritti in bilancio nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli; la Corte applica questo principio per escludere l'imputazione al 2007.
Legge 23 dicembre 1998 n. 448 - art. 45, comma 3
Norma richiamata dall'Agenzia nella censura sulla rilevanza dei contributi; la Corte non ritiene che comporti, nel caso concreto, l'imputazione al 2007 contraria alla decisione della CTR.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede particolari regole sulle spese di giudizio se la parte soccombente è certa tipologia di soggetto; la Corte rileva che, essendo la parte soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, la disposizione non si applica per escludere l'addebito delle spese.
Cassazione civile sez. tributarie, sent. n. 19430/2018
Giurisprudenza richiamata per affermare che i contributi erogati per provvedimento di concessione provvisoria, pur con tassazione per cassa, sono sopravvenienze attive da iscrivere in bilancio quando il diritto è certo; la Corte si uniforma a questo orientamento.
Cassazione civ. sent. n. 14156/2021
Ulteriore precedenza giurisprudenziale citata sul medesimo principio: il momento rilevante per l'imputazione è la notificazione/pubblicazione o altro atto che renda certo il diritto al contributo.
Massime di principio
- I contributi in conto esercizio erogati con provvedimento amministrativo costituiscono, salvo eccezioni, sopravvenienze attive e vanno iscritti in bilancio nell'esercizio in cui nasce il diritto certo a percepirli.
- Il momento di competenza del contributo non è automaticamente l'anno in cui l'attività cui il contributo si riferisce è stata svolta: conta la data del provvedimento che rende certo il diritto (notifica del provvedimento concessivo, pubblicazione, liquidazione o altro evento che realizza la condizione).
- Se lo stanziamento o il provvedimento utilmente costituisce 'certezza' dopo l'approvazione del bilancio, il contributo si imputera all'esercizio successivo e non a quello precedente.
- La qualificazione fiscale dei contributi può mantenere specificità (es. esclusione per contributi per acquisto di beni ammortizzabili), per cui è necessario verificare la natura del contributo e la disciplina applicabile ratione temporis.
- In giudizio tributario la corretta determinazione del momento di maturazione del diritto al contributo è decisiva; decisioni amministrative di liquidazione o stanziamento sono elementi probatori determinanti per l'attribuzione dell'esercizio di competenza.
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