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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19085/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR favorevole alla contribuente. L'Agenzia censura la mancata iscrizione in bilancio, nell'esercizio 2007, di contributi ministeriali erogati in conto esercizio, sostenendo la violazione del principio di competenza e la falsa applicazione delle norme fiscali (art. 109 e 85 d.P.R. n.917/1986 e art. 45, comma 3, L. n.448/1998). In sostanza l'Amministrazione ritiene che i contributi dovessero essere imputati al 2007 mentre la contribuente li ha iscritti nell'anno successivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui i contributi in conto esercizio si considerano di competenza dell'esercizio in cui nasce con certezza il diritto a percepirli (es. data del provvedimento di liquidazione o della notifica/pubblicazione del provvedimento concessivo). Nel caso di specie i provvedimenti rilevanti (provvedimento ministeriale di stanziamento del 31/07/2007 e provvedimento di liquidazione del 16/09/2008) sono intervenuti dopo l'approvazione del bilancio 2007; pertanto la mancata iscrizione in bilancio nel 2007 è corretta. Il ricorso è infondato e il rigetto comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore della controricorrente in € 15.000,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi; non si applica l'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 109

    Riferimento al principio contabile di competenza e alla determinazione del reddito d'impresa; la Corte richiama che il riconoscimento fiscale dei contributi segue la certezza del diritto a percepirli (data del provvedimento concessivo/liquidazione)

  • d.P.R. n. 917 del 1986 - art. 85

    Richiamato nella censura dell'Agenzia; la Corte non accoglie la contestazione e interpreta le norme in combinato disposto con l'art.88 comma 3 lett. b) per qualificare i contributi come sopravvenienze attive quando sussiste diritto soggettivo

  • d.P.R. n. 917 del 1986 - art. 88, comma 3, lett. b)

    La Corte usa questa disposizione (nella formulazione ratione temporis) per qualificare i contributi erogati in base a provvedimento amministrativo provvisorio come sopravvenienze attive da iscrivere in bilancio quando sorge con certezza il diritto

  • Legge n. 448 del 1998 - art. 45, comma 3

    Citata nella censura dell'Agenzia come norma di riferimento per l'attribuzione dei contributi; la Corte valuta la corretta imputazione temporale alla luce delle modalità e date dei provvedimenti amministrativi

  • d.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in tema di esenzione dal contributo unificato; la Corte osserva che, pur essendo la parte soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica la disposizione citata

  • Giurisprudenza citata: Cass. n. 19430/2018

    Richiamata per il principio secondo cui i contributi in conto esercizio si considerano di competenza dell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (data del provvedimento concessivo o di liquidazione)

  • Giurisprudenza citata: Cass. n. 14156/2021

    Ulteriore richiamo a consolidata giurisprudenza che conferma la rilevanza della data in cui il diritto al contributo diventa certo (notifica/pubblicazione/avveramento della condizione) ai fini dell'imputazione temporale

Massime di principio

  • I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si imputano all'esercizio nel quale nasce con certezza il diritto a percepirli: tipicamente alla data del provvedimento concessivo o di liquidazione, o alla data di pubblicazione/notifica se prevista.
  • Se il provvedimento amministrativo che attribuisce il contributo interviene dopo l'approvazione del bilancio relativo a un esercizio, il contributo non deve essere retroattivamente iscritto in quel bilancio.
  • I contributi per acquisto di beni ammortizzabili seguono regole diverse: non rientrano nella stessa disciplina delle sopravvenienze attive in conto esercizio e vanno valutati separatamente.
  • Quando il contributo è condizionato, va considerato l'avveramento della condizione per determinare l'esercizio di competenza; se è recettizio, rileva la notifica; se non recettizio, rileva la pubblicazione.
  • È prudente conservare e documentare le date e i provvedimenti amministrativi (stanziamento, concessione, liquidazione) che attestano la certezza del diritto, perché sono determinanti in sede fiscale e contabile e in eventuali contenziosi.
  • In caso di revoca successiva del contributo, la eventuale responsabilità contabile/fiscale si traduce in una sopravvenienza passiva nel momento della revoca; tuttavia la precedente iscrizione segue la regola della certezza del diritto al momento dell'iscrizione.

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