Cassazione Civile, Sentenza n. 18993/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti, amministratori di fatto della Italia Lavoro Società cooperativa, avevano visto annullate le sanzioni dalla CTR Lombardia in applicazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 (sanzioni a carico esclusivo della persona giuridica). L'Agenzia impugna sostenendo che la norma non può trovare applicazione perché la cooperativa era costituita artificiosamente a fini tributari e i comportamenti degli amministratori sono stati posti in loro esclusivo interesse e vantaggio (elementi ricavati dal PVC, tra cui la fuoriuscita di 1.500.000 euro). L'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. 269/2003 e degli artt. 9 e 11 d.lgs. 472/1997, lamenta altresì l'omesso esame dei benefici conseguiti dagli amministratori (terzo motivo).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria depositata tardivamente e non ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere per mancata prova della rottamazione. Ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso (assorbito il secondo), ritenendo che la CTR abbia omesso di verificare se la cooperativa fosse un mero schermo societario e se, pertanto, l'art. 7 non fosse applicabile. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini la questione alla luce dei principi indicati (in particolare la possibile artificiosità della società e l'accertamento dei benefici conseguiti dagli amministratori). Sulle spese del giudizio di legittimità è demandata decisione alla corte di rinvio.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003)
Prevede l'esclusiva responsabilità della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio della società, anche quando la società sia gestita da un amministratore di fatto; la sua applicazione presuppone tuttavia che l'autore della violazione abbia agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente, e non quando la società sia un'entità fittizia o uno schermo per finalità personali.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Disciplina il concorso di persone nella violazione fiscale; va applicato se non opera l'eccezione prevista dall'art. 7 (ovvero quando la società non debba essere ritenuta l'unico soggetto sanzionabile per fatti posti nell'interesse esclusivo dell'amministratore).
art. 11 d.lgs. n. 472/1997
Norma richiamata in tema di responsabilità per violazioni tributarie; va letta congiuntamente alle altre disposizioni del decreto (art. 9 e art. 2) per la determinazione della responsabilità delle persone fisiche concorrenti.
art. 2 d.lgs. n. 472/1997 (comma 2 e comma 2-bis inserito dal d.lgs. n. 87/2024)
2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.
La modifica normativa riconferma la regola dell'esclusiva responsabilità dell'ente per le sanzioni tributarie ma prevede l'eccezione quando l'ente sia fittizio o interposto: in tal caso la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto dell'ente (riconoscimento legislativo della linea giurisprudenziale che limita l'effetto dell'art. 7 quando la società sia un mero schermo).
d.lgs. n. 87/2024 (modifiche al d.lgs. n. 472/1997)
Ha recepito e precisato il quadro normativo sulle sanzioni, inserendo il comma 2-bis all'art. 2 che disciplina l'esclusiva responsabilità dell'ente e l'eccezione per enti fittizi; rafforza il principio secondo cui la fittizietà dell'ente fa cadere la protezione prevista per la persona giuridica.
art. 378 c.p.c.
Stabilisce il termine per il deposito di memorie prima dell'udienza pubblica (termine di gg. 10), richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile la memoria depositata oltre termine.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003 (ora integrato nella disciplina delle sanzioni) attribuisce in linea di principio l'esclusiva responsabilità sanzionatoria alla persona giuridica, ma non opera quando la società è fittizia o viene utilizzata come schermo: in tal caso la responsabilità personale dell'amministratore può essere reintegrata.
- Per escludere l'operatività dell'art. 7 occorre un accertamento fattuale: elementi quali costituzione artificiosa, assenza di struttura organizzativa reale, autonomie gestionali apparenti e trasferimenti di somme a vantaggio degli amministratori sono decisivi.
- Sulla base della giurisprudenza consolidata e della modifica legislativa (d.lgs. 87/2024), il giudice deve valutare caso per caso la reale struttura e funzione dell'ente prima di applicare la regola dell'esclusiva responsabilità dell'ente.
- Se si agisce in difesa dell'amministratore, è fondamentale dimostrare che le condotte siano state poste nell'interesse e a beneficio della società e che la società avesse autonomia e finalità lecite; altrimenti l'amministratore rischia la responsabilità personale.
- Per l'Amministrazione finanziaria, è necessario documentare e portare in giudizio prove dell'artificiosità e dei benefici personali (PVC, flussi finanziari, atti dispositivi) per ottenere il disapplicamento dell'art. 7 e l'irrogazione della sanzione all'amministratore.
- I motivi procedurali: memorie tardive possono essere dichiarate inammissibili; istanze di cessazione della materia del contendere per rottamazione richiedono prova documentale tempestiva e specifica.
- In mancanza di applicazione dell'art. 7, valgono le regole generali del d.lgs. 472/1997 (compreso il concorso di persone ex art. 9) e le eventuali responsabilità solidali/sussidiarie in fase di riscossione secondo il codice civile.
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