Cassazione Civile, Sentenza n. 19086/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento relativo all'anno 2010 per omessa contabilizzazione di contributo ministeriale imputato in esercizio successivo e per indebita detrazione IVA su costi (pubblicità, promozione, assistenza tecnica) ritenuti non inerenti; l'Agenzia impugna la sentenza di merito per quattro motivi: 1) motivazione apparente/insufficiente; 2) violazione del principio di competenza contabile riguardo all'iscrizione dei contributi; 3) violazione della normativa IVA e dell'onere della prova in ordine all'inerenza delle fatture richiedenti detrazione; 4) violazione del giudicato interno per richiamo a pronuncia precedente su fattispecie analoga.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivazione: 1) la censura sulla motivazione è infondata perché la sentenza di merito ha esposto i criteri e i principi giurisprudenziali applicati; 2) il motivo sulla competenza è infondato: i contributi in conto esercizio sono imponibili nell'esercizio in cui è sorto il diritto (data del provvedimento di liquidazione o di concessione provvisoria) e nel caso concreto il provvedimento è successivo all'approvazione del bilancio, giustificando l'iscrizione nell'anno successivo; 3) la censura relativa all'inerenza e all'onere della prova è inammissibile poiché riguarda valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non sotto il profilo della motivazione; 4) la censura sul presunto giudicato è inammissibile: la pronuncia citata non era definitiva (appello pendente) e, in ogni caso, era richiamata solo come obiter dictum; inoltre la sentenza impugnata è sorretta da rationes alternative autonome. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)
articolo 360, primo comma, numero 3 e 4 del codice di procedura civile
Norma processuale richiamata dall'Agenzia per censurare motivazione e violazioni di legge; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e che il vizio di motivazione è rilevante solo se manca il 'minimo costituzionale' degli argomenti decisivi
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alle ragioni processuali di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata
codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n.4
articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile
Norma sulla nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione; la Corte ha valutato che non ricorresse tale nullità
codice di procedura civile, art. 112
articolo 112 del codice di procedura civile
Richiamato nell'ambito delle censure processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio dedotto
DPR 22 dicembre 1986 n. 917, art. 109
articolo 109 del DPR numero 917 del 1986
Norma fiscale sul principio di competenza: la Corte conferma che i contributi in conto esercizio si considerano di competenza dell'esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli
legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 45, comma 3
articolo 45, terzo comma, della legge numero 448 del 1998
Richiamata nella censura sulla competenza; la Corte ha operato la ricostruzione normativa unitamente all'art.109 TUIR per confermare l'iscrizione dei contributi nell'esercizio corretto
DPR 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 19 e 19-bis
articoli 19 e 19 bis del DPR numero 633 del 1972
Norme IVA sull'operatività della detrazione; la Corte ha ritenuto che la questione dell'inerenza delle spese sia valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio di motivazione
codice civile, art. 2697
articolo 2697 del codice civile
Norma sull'onere della prova; la Corte ha osservato che l'apprezzamento dell'onere probatorio e della valutazione delle fatture è rimesso al giudice di merito
DPR 917/1986, art. 88, comma 3, lett. b)
art. 88, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (formulazione ratione temporis)
La Corte ha richiamato la disposizione per qualificare le sopravvenienze attive derivanti da provvedimenti amministrativi di concessione provvisoria, affermando che tali contributi devono essere iscritti in bilancio quando il diritto è sorto con certezza
codice di procedura civile, artt. 115 e 324
articoli 115 e 324 del codice di procedura civile
Norme processuali richiamate nella censura sul giudicato e sulla riunione di giudizi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non fondata
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 53 e 54
articoli 53 e 54 del decreto legislativo numero 546 del 1992
Richiamati in relazione alle questioni di giudicato e riunione di processi tributari; la Corte ha considerato che non sussisteva giudicato formale applicabile al caso
Massime di principio
- I contributi in conto esercizio devono essere rilevati nell'esercizio in cui è sorto il diritto (data del provvedimento che riconosce o liquida il contributo) e sono tassati come ricavi: la mera erogazione in esercizio successivo non vale a spostare la competenza se il diritto era già certo
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove di fatto (es. congruità/inerenza di fatture): tali questioni sono di merito e sono sindacabili solo se emerge un vizio motivazionale sostanziale
- La censura per apparente o omessa motivazione è fondata solo se dal provvedimento manca il 'minimo costituzionale' degli argomenti decisivi; la mera diversità di apprezzamento non basta
- Il giudicato opera solo rispetto a sentenze definitive; un richiamo a pronunce non definitive o un mero obiter dictum non costituiscono ostacolo giuridico vincolante
- Se una sentenza di merito è sorretta da più argomentazioni autonome, la confutazione di una sola non è sufficiente ad ottenere l'annullamento della decisione
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