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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20910/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, pronunciata su istanza di una creditrice straniera. La società ha reclamato la decisione sostenendo, in sintesi, che il tribunale avesse trascurato le sue difese nel procedimento prefallimentare, con conseguente lesione del contraddittorio; che la sentenza fosse motivata in modo non corrispondente ai fatti; che la società non fosse più imprenditore commerciale già dal 2009, pur essendo stata cancellata dal registro delle imprese solo nel 2015, e quindi non potesse essere dichiarata fallita; che il proprio indebitamento non superasse la soglia di fallibilità, perché il debito verso la creditrice istante era contestato e non esigibile; che la creditrice non fosse legittimata a chiedere il fallimento; che non vi fosse prova dello stato di insolvenza; che l’efficacia del lodo arbitrale straniero fosse sospesa dalla pendenza dell’opposizione al suo riconoscimento; che il fallimento non potesse essere dichiarato d’ufficio; che alcune notifiche fossero nulle; e che non fosse provato il superamento della soglia dei debiti scaduti di cui alla legge fallimentare. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati dodici motivi, tutti indirizzati contro il rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello di Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla pretesa violazione del contraddittorio e al termine a difesa, perché, in presenza di una nullità del primo grado non rientrante nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, il giudice d’appello deve decidere nel merito e la mancata declaratoria di nullità non arreca di per sé un pregiudizio rilevante in cassazione. Ha inoltre escluso che potesse assumere rilievo la cessazione di fatto dell’attività in data anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese, ribadendo che, per le società, il termine annuale di fallibilità decorre dalla cancellazione. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla soglia dei debiti perché non decisiva, in presenza dell’accertamento del credito della creditrice istante portato da lodo straniero dichiarato efficace ed esecutivo in Italia. Ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione sulla legittimazione della creditrice istante. Ha respinto le doglianze sull’efficacia del lodo straniero e sullo stato di insolvenza, chiarendo che l’opposizione al riconoscimento non sospende automaticamente l’efficacia del decreto se non interviene un provvedimento di sospensione, e che ai fini dell’insolvenza rileva l’esistenza del debito e l’incapacità patrimoniale dell’impresa, non la sola mancanza di un intimazione esecutiva. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla dichiarazione di fallimento d’ufficio, perché non colpiva la ratio decidendi. Ha infine reputato infondato il motivo relativo al requisito dei debiti scaduti oltre soglia, poiché il creditore istante era munito di titolo esecutivo per importo superiore al limite e risultavano ulteriori debiti dal bilancio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta violazione del contraddittorio è stata ritenuta inammissibile, perché la nullità del primo grado non rientrante nelle ipotesi di rimessione va fatta valere come motivo di impugnazione sul merito, non come autonoma causa di cassazione contro la decisione di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul mancato esame delle difese è stata ricondotta alla doglianza sul contraddittorio e ritenuta inammissibile per difetto di interesse nelle forme prospettate.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito non è stata ritenuta nulla per il solo fatto di non riprodurre in modo perfetto la vicenda processuale, ove il giudice d'appello abbia comunque deciso le questioni controverse.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la censura è stata respinta perché non decisiva rispetto alla decisione resa.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell'istanza di fallimento si intende sanata dalla costituzione della parte nel procedimento prefallimentare, con svolgimento delle difese.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Il termine a difesa deve essere garantito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che fosse stato comunque assicurato, essendo stata rinviata l'udienza per consentire memorie integrative.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato ai fini della qualificazione di imprenditore commerciale, ma la Corte ha ritenuto decisivo il dato della cancellazione dal registro delle imprese per la fallibilità della società.

  • art. 1, comma 1, l. fall.

    La fallibilità è stata valutata sulla base della qualità di imprenditore commerciale della società, come desumibile anche dalle risultanze contabili e dal titolo del credito azionato.

  • art. 10, comma 1, l. fall.

    Per le società il termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza che assuma rilievo la prova di una cessazione fattuale anteriore dell'attività.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul mancato esame dei documenti è stata respinta perché la questione della cessazione di fatto dell'attività era irrilevante rispetto al criterio legale della cancellazione dal registro.

  • art. 2734 c.c.

    La diversa qualificazione contabile del debito non è stata ritenuta decisiva, in presenza dell'accertamento dell'esistenza del credito portato da lodo efficace ed esecutivo in Italia.

  • art. 113 c.p.c.

    La censura sulla legittimazione della creditrice è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile in cassazione.

  • art. 7 l. fall.

    Non è stata ritenuta fondata la tesi della declaratoria d'ufficio del fallimento; il giudice di merito aveva invece accertato i presupposti oggettivi dell'insolvenza.

  • art. 6 l. fall.

    Il motivo è stato giudicato non riferibile alla ratio decidendi, poiché la decisione non si fondava su una dichiarazione officiosa del fallimento ma sull'accertamento dell'insolvenza.

  • art. 143 c.p.c.

    La censura sulla notifica è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto della corte di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione delle modalità di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, ma la doglianza è stata respinta per difetto di decisività.

  • art. 5, comma 2, l. fall.

    L'insolvenza è stata ricondotta all'incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni, desunta dal mancato pagamento di un credito esistente e dalla insufficienza patrimoniale.

  • art. 1173 c.c.

    Il credito della istante è stato considerato fonte idonea dell'obbligazione rilevante ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.

  • art. 840 c.p.c.

    L'opposizione al decreto di riconoscimento del lodo straniero non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento; occorre uno specifico decreto di sospensione dell'esecutorietà.

  • art. 839 c.p.c.

    Il lodo straniero era stato dichiarato efficace in Italia con decreto della corte d'appello, costituendo titolo rilevante ai fini dell'accertamento del credito.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto che dichiara l'esecutorietà, in assenza di sospensione, mantiene efficacia e consente al creditore di agire in executivis.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla sospensione dell'efficacia esecutiva, che non opera automaticamente per effetto dell'opposizione.

  • art. 649 c.p.c.

    L'effetto sospensivo richiede una specifica pronuncia, non essendo sufficiente la mera pendenza dell'opposizione.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    Il requisito dell'esistenza di debiti scaduti e non pagati oltre soglia è risultato integrato sia dal titolo esecutivo della creditrice istante sia da ulteriori debiti risultanti dal bilancio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la dedotta nullità del primo grado per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è inammissibile se il vizio non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice e il giudice d'appello ha comunque deciso tutte le questioni di merito, senza concreto pregiudizio per la parte.
  • Per le società, ai fini del termine annuale di fallibilità previsto dalla legge fallimentare, il riferimento decisivo è la data di cancellazione dal registro delle imprese; la prova di una cessazione di fatto dell'attività anteriore non è sufficiente a spostare il dies a quo.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, rileva l'esistenza di un debito certo o comunque accertato e l'insufficienza patrimoniale dell'impresa, non essendo necessario che il credito sia assistito da formale intimazione esecutiva o da precetto.
  • La pendenza dell'opposizione al decreto di riconoscimento di un lodo straniero non ne sospende automaticamente l'efficacia esecutiva: la sospensione richiede un provvedimento espresso; in mancanza, il credito portato dal lodo può essere considerato nella valutazione dello stato di insolvenza.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito, come il difetto di legittimazione del creditore istante se non tempestivamente contestato.
  • La valutazione dello stato di insolvenza può fondarsi anche su elementi contabili e sul bilancio, ove mostrino l'incapacità non transitoria dell'impresa di far fronte alle obbligazioni con regolarità, superando la soglia di debiti scaduti prevista dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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