Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43852/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) violazione di legge per aver escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sul presupposto del limite di pena edittale (la Corte d'appello riteneva che il massimo di sei anni per il reato di ricettazione escludesse l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis, il quale richiederebbe un tetto massimo di cinque anni); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni perché, a suo dire, non consentite per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 c.p.; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione della sussistenza del delitto di lesioni, dedotta dalla Corte d'appello sulla base dei certificati medici prodotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 la motivazione del diniego dell'art. 131-bis è errata. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione relativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis in ordine al delitto di ricettazione (capo 5) e il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il motivo sulle intercettazioni perché il ricorrente non ha censurato il vincolo di continuazione che legava i reati, e il motivo sulle lesioni perché mira a una diversa rivalutazione dei fatti che il giudice di merito ha motivato in modo logico e giuridicamente corretto. Il ricorso è quindi accolto parzialmente (limitato) e inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione, richiamando la Corte costituzionale, afferma che l'esclusione di applicazione basata sul solo superamento del limite massimo di cinque anni non è corretta se il reato non prevede un minimo edittale o è ritenuto di tenuità offensiva; pertanto l'art. 131-bis può essere valutato anche per reati con massimo superiore a cinque anni quando la fattispecie concreta rientri nell'area della "particolare tenuità".

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 21 luglio 2020

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude a priori l'applicazione dell'art. 131-bis ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale e per i quali il massimo è superiore a cinque anni; la sentenza conferma che anche reati come la ricettazione attenuata possono, in concreto, rientrare nella causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 648, comma 2 c.p.

    Fattispecie di ricettazione attenuata: la Corte costituzionale ha indicato espressamente che tale ipotesi può essere compatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis in concreto, nonostante la presenza di un massimo edittale superiore a cinque anni.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti; nel procedimento le intercettazioni erano state autorizzate per i reati di stupefacenti e la loro utilizzabilità per altri reati strettamente collegati è stata valutata nel contesto del vincolo di continuazione.

  • artt. 337 e 582 c.p.

    Delitti per i quali il ricorrente contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha contestato il vincolo di continuazione che legava tali reati a quello per il quale le intercettazioni erano state disposte.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma richiamata ai fini dell'istruzione del procedimento in Cassazione: indica che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale/straordinaria richiamata.

  • art. 12, lett. b) cod. proc. pen. (continuazione)

    Richiamato nella valutazione sulla utilizzabilità delle intercettazioni: per la giurisprudenza applicabile, le intercettazioni autorizzate per un fatto-reato possono essere utilizzate anche per fatti reato ulteriori legati dal vincolo della continuazione.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.156/2020, l'art. 131-bis c.p. può essere preso in considerazione anche per reati il cui massimo edittale superi cinque anni quando il reato non prevede un minimo edittale o la fattispecie concreta presenti tenuità offensiva: il giudice deve valutare caso per caso la particolare tenuità.
  • Il diniego automatico dell'applicazione dell'art. 131-bis basato solo sul superamento di un tetto massimo non è più conforme alla giurisprudenza costituzionale; è necessario motivare in diritto e in fatto perché la fattispecie non rientri nella particolare tenuità.
  • Le censure relative all'utilizzabilità delle intercettazioni richiedono che il ricorrente contesti specificamente la sussistenza del vincolo di continuazione o altri presupposti che giustificano l'estensione del risultato probatorio: la mancata deduzione di tali elementi rende il motivo inammissibile.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti se l'impugnazione mira solo a una diversa valutazione delle prove quando la motivazione del giudice di merito è logica e priva di vizi: i rilievi deben essere di diritto o dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
  • La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e disporre il rinvio limitatamente al punto viziato; il nuovo giudizio sul punto sarà svolto da altra Sezione del giudice d'appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.