Cassazione Penale, Ordinanza n. 06649/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la sua responsabilità per detenzione di una pistola semiautomatica con matricola abrasa. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la doglianza era meramente assertiva: il ricorrente si era limitato a contestare la genericità della motivazione, senza indicare specifiche circostanze favorevoli trascurate dal giudice di merito o elementi positivi idonei a giustificare una diversa valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla mancanza di elementi positivamente valutabili e sulla gravità del reato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 23, commi 1 e 3, legge n. 110 del 1975
norma incriminatrice richiamata quale titolo del delitto contestato, relativo alla detenzione di arma con matricola abrasa
criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche
la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi; l'assenza di elementi negativi non basta e lo stato di incensuratezza, da solo, non è più sufficiente dopo la riforma del 2008
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per sottolineare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondare legittimamente il diniego anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché lo valorizzi in motivazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi di segno favorevole, la cui mancanza legittima il rigetto della richiesta.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a denunciare la genericità della motivazione senza indicare specifici elementi di fatto trascurati dal giudice di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama la gravità del reato e l'assenza di aspetti positivamente apprezzabili nella personalità o nel fatto.
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