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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23783/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione forzata presso terzi promossa da una società nei confronti di una debitrice esecutata, con pignoramento presso un ente locale e una banca terza pignorata, il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione del credito. Il Comune aveva proposto opposizione, che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività. La Corte d'appello, dopo aver riqualificato i motivi, aveva rigettato l'appello nella parte qualificata come opposizione all'esecuzione e dichiarato inammissibili i motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi, accogliendo però l'appello incidentale della società sulle spese. In cassazione il Comune deduceva: 1) violazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.l. 669/1996, degli artt. 481 e 627 c.p.c., sostenendo l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione per mancata esazione nel termine annuale e per decorso del termine del precetto senza inizio dell'esecuzione; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente e omesso esame della questione dell'insussistenza del debito del Comune verso la debitrice esecutata; 3) violazione degli artt. 325, 326, 327 e 334 c.p.c., assumendo l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo della creditrice in ragione dell'inammissibilità dell'appello principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di esposizione sommaria dei fatti e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul decorso del termine annuale dal precetto ma sulla mancata decorrenza del termine ex art. 14, comma 1-bis, d.l. 669/1996 fino alla definitività del provvedimento di assegnazione. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per le stesse carenze espositive e, comunque, infondato, poiché la sentenza d'appello aveva dato una motivazione chiara, seppur sintetica, sulla qualificazione del motivo come opposizione agli atti esecutivi. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che l'appello incidentale tardivo diviene inefficace solo se l'appello principale sia dichiarato inammissibile o improcedibile, mentre nel caso l'appello principale era stato complessivamente rigettato, solo in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    come modificato dall’art. 44, comma 3, lett. a), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    il termine annuale di decadenza richiamato dalla norma, secondo la sentenza d'appello condivisa implicitamente dalla Cassazione, non decorre finché il provvedimento di assegnazione non sia divenuto definitivo; la contestazione che si limiti al solo decorso del termine del precetto non coglie tale presupposto.

  • art. 481 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia del precetto e l'assenza di tempestivo inizio dell'esecuzione, ma la Corte rileva che tale censura non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 627 c.p.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 481 c.p.c. nella prospettazione del ricorrente; non assume autonoma decisività nella decisione di rigetto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a rendere intelligibili le censure senza dover ricorrere ad altre fonti del fascicolo o alla sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il richiamo ad atti e documenti processuali deve essere specifico e completo; cenni disorganici e incompleti non consentono il controllo di legittimità.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come opposizione all'esecuzione; la Corte ribadisce che la riqualificazione del motivo dipende dalla contestazione del titolo o del diritto a procedere in executivis.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma che contestazioni attinenti al modus procedendi dell'esecuzione rientrano in tale rimedio.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è respinto per difetto di autosufficienza e perché la motivazione d'appello non è apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non è inesistente o apparente quando la sentenza espone, sia pur sinteticamente, la ragione giuridica della decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte esclude la violazione del parametro costituzionale.

  • artt. 325, 326, 327 c.p.c.

    disciplinano i termini di impugnazione richiamati dal ricorrente per sostenere la tardività dell'appello incidentale.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace solo se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire la comprensione delle censure senza ricorrere ad atti esterni; la mancanza di tale autosufficienza comporta inammissibilità.
  • La censura per violazione di legge deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: se il ricorrente si limita a contestare un profilo diverso da quello posto a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile.
  • Nelle opposizioni esecutive, la qualificazione del rimedio dipende dal contenuto sostanziale della contestazione: le doglianze che investono il diritto di procedere ad esecuzione forzata integrano opposizione all'esecuzione, mentre quelle relative al modo di svolgimento dell'azione esecutiva integrano opposizione agli atti esecutivi.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è inefficace solo se l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile o improcedibile; se invece l'appello principale è semplicemente rigettato nel merito, l'appello incidentale può essere esaminato.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto la giustificazione logico-giuridica della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare la censura ex art. 132 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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