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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29390/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione relativo all'isolamento diurno irrogato a un condannato all'ergastolo in seguito a più condanne. La Corte di assise di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto che la pena dell'isolamento diurno originariamente applicata per tre anni, poi ridotta a due, fosse già stata espiata per un periodo di anni uno, mesi sei e giorni tre, applicando un criterio di fungibilità con alcuni periodi di detenzione in regime più restrittivo: isolamento per ragioni istruttorie nel carcere di Novara e sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge, sostenendo che l'isolamento diurno è vera e propria pena e non è fungibile con le mere modalità esecutive della detenzione, anche se più afflittive; ha inoltre contestato l'uso di principi CEDU invocati in modo improprio, perché relativi al divieto di duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto, e non a istituti di sicurezza o a restrizioni detentive dovute alla pericolosità del detenuto. Il detenuto, a sua volta, ha ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'avvenuta espiazione dell'isolamento diurno: ha sostenuto che la carenza o lacunosità della documentazione dovesse essere interpretata a suo favore, che la prova dell'espiazione fosse desumibile da alcuni atti amministrativi e dall'avvenuta concessione di permessi premio e semilibertà, e che il giudice avrebbe dovuto applicare un criterio probatorio più favorevole al condannato, simile alla presunzione di veridicità riconosciuta in altre procedure penitenziarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al computo, come pena già espiata, di anni uno, mesi sei e giorni tre di isolamento diurno, eliminando tale computo perché la fungibilità non è riconoscibile tra la pena dell'isolamento diurno e le diverse modalità detentive restrittive (isolamento per ragioni istruttorie e sorveglianza particolare), che non hanno natura sanzionatoria penale. Ha invece rigettato il ricorso del detenuto, ritenendo logicamente e correttamente motivato il diniego di riconoscimento dell'avvenuta espiazione dell'isolamento diurno: la documentazione ufficiale acquisita escludeva la prova dell'avvenuta esecuzione della pena, le lacune documentali non erano decisive, gli atti invocati dalla difesa non dimostravano l'espiazione, e non era applicabile il criterio della presunzione di veridicità o del "più probabile che non" perché il giudice dell'esecuzione aveva raggiunto una valutazione di certezza basata sugli atti. Il ricorso del detenuto è stato quindi respinto con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 72 c.p.

    L'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo per i reati ulteriori; proprio perché ha natura di pena, non è fungibile con mere modalità esecutive della detenzione.

  • art. 657 c.p.p.

    La fungibilità opera solo tra periodi di detenzione espiati in relazione a pene irrogate per specifici reati; non può estendersi a restrizioni detentive prive di natura penale o a modalità esecutive più gravose.

  • art. 17 c.p.

    Il mancato inserimento dell'isolamento diurno tra le pene di cui all'art. 17 è richiamato dalla difesa, ma la Corte ribadisce che la sua natura resta quella di sanzione penale autonoma, distinta dalle modalità esecutive.

  • art. 14-bis Ord. pen.

    La sorveglianza particolare è considerata misura dettata da esigenze di sicurezza interna e pericolosità del detenuto, priva di contenuto sanzionatorio riferito a specifici reati.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Nel procedimento di esecuzione il giudice ha il potere-dovere di acquisire direttamente le informazioni e la documentazione necessarie per decidere sull'istanza del condannato, senza che ciò comporti un rigido onere probatorio a suo carico.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dal ricorrente detenuto a sostegno della censura sulla valutazione della prova e sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 27 Cost.

    È richiamato dal ricorrente detenuto a sostegno dell'interpretazione favorevole al reo in caso di incertezza sull'espiazione della pena.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato in relazione al vincolo di conformità ai principi della CEDU.

  • art. 3 CEDU

    È invocato dal detenuto per sostenere un approccio probatorio più favorevole al condannato, ma la Corte non ritiene applicabile tale impostazione al caso concreto.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    È richiamato dalla Corte per chiarire che il divieto di bis in idem sanzionatorio opera quando vi sia duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto; non riguarda misure detentive di sicurezza o modalità esecutive prive di natura punitiva.

  • art. 35-ter Ord. pen.

    La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto vale nei procedimenti risarcitori per trattamenti inumani o degradanti, ma non è trasferibile al giudizio sull'avvenuta espiazione di una pena.

Massime di principio

  • L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. ha natura di vera e propria pena, sicché non può essere considerato fungibile con periodi di detenzione più afflittivi che costituiscano soltanto modalità di esecuzione della pena per ragioni di sicurezza o pericolosità del detenuto.
  • L'istituto della fungibilità ex art. 657 c.p.p. presuppone periodi di detenzione espiati in relazione a pene irrogate per specifici reati; non è invece applicabile a misure o regimi detentivi privi di contenuto sanzionatorio autonomo.
  • Il divieto convenzionale di bis in idem sanzionatorio opera solo quando due sanzioni, in concreto, abbiano natura afflittiva analoga e siano riferite al medesimo fatto; non consente di assimilare a una pena misure di sicurezza o restrizioni detentive adottate per esigenze interne all'istituto penitenziario.
  • Nel giudizio di esecuzione il giudice ha il potere-dovere di acquisire direttamente gli atti e di valutarli: non esiste un rigido onere probatorio a carico dell'istante, ma la decisione può essere fondata sulla documentazione ufficiale se questa consente una valutazione certa.
  • Le presunzioni probatorie elaborate per altri procedimenti penitenziari, come quello ex art. 35-ter ord. pen., non sono automaticamente estensibili ai procedimenti diretti a verificare l'avvenuta espiazione di una pena, ove il giudice debba accertare un dato oggettivo risultante dagli atti.
  • Quando la documentazione ufficiale consente di escludere con certezza l'avvenuta espiazione della pena, non trova spazio un criterio meramente probabilistico o favorevole al detenuto fondato sulla sola lacunosità degli atti o sulla mancanza di prova contraria dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiConfisca

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