Cassazione Civile, Ordinanza n. 25158/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 3 settembre 1985 avente ad oggetto un appartamento sito in Catania. Il promittente venditore ha chiesto la risoluzione del preliminare per asserito inadempimento dei promissari acquirenti, sostenendo che erano rimasti insoluti alcuni effetti cambiari rilasciati in pagamento del prezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda del venditore; in appello, invece, i promissari acquirenti avevano dedotto, tra l'altro, la prescrizione decennale dell'azione di risoluzione, l'esistenza di un accordo di compensazione volontaria tra le parti fondato sull'esecuzione di lavori di muratura effettuati dall'acquirente in due appartamenti del medesimo edificio, nonché l'usucapione. La Corte d'appello ha ritenuto provata la compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., ha valorizzato la prova testimoniale dell'esecuzione dei lavori mai pagati e dell'accordo di reciproca elisione dei crediti, e ha quindi riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda di risoluzione e accogliendo la domanda riconvenzionale di trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 c.c. Il ricorso per cassazione del venditore deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, assumendo di aver sempre contestato il credito opposto in compensazione, di averlo contestato nelle difese di appello, e lamentando che la corte territoriale non avesse dato rilievo alla mancata richiesta di restituzione degli effetti insoluti e alla valutazione delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non rispettava l'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché non indicava con precisione la norma asseritamente violata, non ne esaminava il contenuto precettivo e non lo confrontava con la decisione impugnata. Inoltre, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. era inidonea perché non individuava un fatto storico decisivo, specificamente discusso tra le parti e non esaminato dalla corte di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece respinto la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come base della compensazione volontaria ritenuta provata dalla corte di merito
richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di trasferimento coattivo del bene
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la censura di violazione di legge e di vizio motivazionale è stata ritenuta formulata in modo inidoneo e quindi inammissibile
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di specificità del motivo di ricorso, con indicazione della norma violata e confronto con la sentenza impugnata
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge, il motivo deve indicare in modo puntuale la norma asseritamente violata, chiarirne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica della decisione.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa della norma violata o dei passaggi decisivi della sentenza: l'onere di specificità grava integralmente sul ricorrente.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo se si individua un fatto storico, decisivo e specificamente discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia omesso di esaminare; non basta prospettare una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- La deduzione di una compensazione volontaria può essere accolta quando il giudice di merito, sulla base delle prove acquisite, accerti l'esistenza dell'accordo estintivo reciproco tra le parti e l'effettiva esecuzione della prestazione posta a fondamento della compensazione.
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