Sentenza n. 337/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) della nota municipale prot. n. 5938 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 15, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29630, fasc. n. 580, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un ampliamento di un fabbricato preesistente; 2) del parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di condono edilizio relativo all’ampliamento abusivo di un fabbricato e parere regionale richiamato a suo fondamento
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata per un ampliamento di fabbricato residenziale, qualificato come abuso edilizio di tipologia 1, ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, nonché il parere della Regione Lazio richiamato dall’amministrazione comunale. Ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 e dell’art. 3 Cost., oltre a eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che l’ampliamento non fosse contrario alle norme e prescrizioni urbanistiche e che la mera presenza dei vincoli paesaggistico-ambientale e di zona di protezione speciale non potesse costituire causa automaticamente ostativa, essendo necessaria una valutazione individualizzata. Il Comune, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ha negato il condono rilevando sia la presenza dei vincoli sia la non conformità urbanistica dell’opera. La Regione ha difeso la legittimità del parere, sostenendo l’incondonabilità degli abusi maggiori realizzati in area vincolata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato congiuntamente l’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, e l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004, ritenendo che la disciplina regionale sia ancora più restrittiva di quella statale e precluda la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo. In presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o derivanti dall’inclusione dell’area in una zona di protezione speciale, il condono è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente: realizzazione dell’opera prima del vincolo; conformità urbanistica; qualificazione dell’intervento tra gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, senza incremento di superficie; parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’ampliamento in esame era invece un abuso di tipologia 1, con aumento della superficie utile residenziale di 17,11 mq, quindi un abuso maggiore non condonabile in area vincolata, anche se il vincolo comporta un’inedificabilità relativa e anche se l’opera fosse urbanisticamente conforme. La presenza del vincolo era pertanto sufficiente, da sola, a giustificare il diniego. È stata ritenuta irrilevante l’ulteriore questione della conformità urbanistica, che assume rilievo soltanto per gli abusi minori astrattamente condonabili. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003
"non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Per gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati su immobili vincolati, il condono è escluso a prescindere dalla conformità urbanistica dell’intervento e dal carattere relativo dell’inedificabilità; gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 possono accedere alla sanatoria solo al ricorrere di ulteriori condizioni cumulative.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004
"non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, su immobili soggetti a vincoli a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere anteriori all’imposizione del vincolo, nei casi previsti dalla disposizione.
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, e allegato 1
"non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3" realizzate su immobili soggetti a vincoli.
Gli ampliamenti e gli altri abusi maggiori che comportano incremento di superficie o volume non sono condonabili in area vincolata; per le tipologie 4, 5 e 6, relative a opere minori, la sanatoria resta astrattamente possibile solo se sussistono tutte le condizioni richieste.
Il Comune ha comunicato previamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, in assenza di osservazioni dell’interessato, ha adottato il diniego definitivo.
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente, poiché la presenza dei vincoli costituiva ragione autonoma e decisiva di incondonabilità dell’abuso maggiore.
Massime di principio
- Per il condono edilizio straordinario disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale o relativo a parchi e aree protette non sono condonabili, indipendentemente dalla conformità dell’opera alle norme urbanistiche e dal fatto che il vincolo determini un’inedificabilità assoluta o relativa.
- In area vincolata, la sanatoria degli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 è subordinata cumulativamente alla realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, alla conformità urbanistica, all’assenza di incremento di superficie o volume e al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La disciplina regionale del Lazio sul condono può introdurre condizioni più restrittive rispetto alla disciplina statale e può escludere la sanatoria anche per opere realizzate anteriormente all’apposizione del vincolo, nei casi espressamente previsti dalla legge regionale.
- Quando l’abuso edilizio in area vincolata rientra nella tipologia 1 e comporta un ampliamento della superficie utile, la presenza del vincolo costituisce ragione autonoma e sufficiente per negare il condono; è quindi irrilevante accertare, ai fini della decisione, l’ulteriore conformità o difformità dell’opera rispetto agli strumenti urbanistici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →