Cassazione Civile, Ordinanza n. 29445/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società venditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per circa 12.500 euro, a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti agricoli, nei confronti dell'acquirente. L'opposizione al decreto era stata accolta in primo grado e rigettata in appello. In cassazione l'acquirente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la Corte d'appello avesse travisato la sua difesa, interpretando la sua affermazione di non aver acquistato la merce fatturata come negazione di ogni rapporto commerciale con la venditrice; con il secondo ha dedotto, ex artt. 115 e 116 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione mancante nella valutazione della prova testimoniale; con il terzo ha lamentato, ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., che la venditrice non avesse provato la consegna della specifica merce indicata in fattura, non avendo prodotto i documenti di trasporto sottoscritti dall'acquirente; con il quarto ha censurato, ex artt. 115 e 116 c.p.c., 2220 e 2729 c.c. e art. 36 d.P.R. 633/1972, l'inferenza presuntiva tratta dalla supposta mancata conservazione dei documenti di trasporto da parte della venditrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, riqualificandoli come denuncia di motivazione apparente e quindi di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse fittizia, perché fondava la prova della consegna su una mera ipotesi circa la mancata conservazione dei documenti di trasporto e trasformava tale ipotesi nel fatto noto della presunzione; inoltre ha osservato che il quadro probatorio evocato era, al più, compatibile con una società di fatto irregolare tra i due fratelli, ma non consentiva di per sé di affermare la consegna della merce all'acquirente convenuto.
Norme richiamate
La censura è stata accolta solo in relazione ai motivi che contestavano la motivazione apparente; il primo motivo è stato invece dichiarato inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione della prova testimoniale e l'uso delle risultanze probatorie.
Invocato per sostenere che gravava sulla venditrice la prova della consegna della specifica merce fatturata.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che potesse assumere valore di 'fatto noto' una mera giustificazione ipotetica della mancata conservazione di documenti.
Richiamato per contestare l'inferenza presuntiva; la Corte ha spiegato che la doglianza era, nel caso concreto, sintomatica di motivazione apparente più che di mero cattivo governo delle presunzioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza d'appello è stata ritenuta affetta da motivazione apparente/fittizia, quindi cassata per violazione del requisito di motivazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla conservazione dei documenti contabili e di trasporto.
Richiamato per la disciplina della conservazione della documentazione fiscale, utilizzata dalla Corte d'appello come base ipotetica dell'inferenza contestata.
Richiamato dalla Corte d'appello per giustificare la presunta eliminazione dei documenti di trasporto dopo la definizione degli accertamenti fiscali relativi al periodo d'imposta.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando attacca un profilo che non rientra nella ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura di motivazione apparente può emergere quando il giudice di merito fonda la prova del fatto principale su una mera ipotesi non provata, trasformandola indebitamente nel fatto noto da cui desumere la presunzione.
- Un fatto noto ex art. 2727 c.c. non può consistere in una costruzione meramente ipotetica del giudice, priva di autonoma consistenza fattuale.
- La deduzione di vizi nelle presunzioni richiede di distinguere tra contestazione del giudizio di gravità, precisione e concordanza e contestazione della sussunzione del fatto accertato nella fattispecie legale della presunzione.
- La motivazione è solo apparente quando il ragionamento probatorio non consente di ricostruire un reale percorso logico-giuridico, ma si risolve in affermazioni congetturali prive di effettiva base fattuale.
- In tema di prova della consegna di merce fatturata, la mancata produzione del documento di trasporto non può essere colmata da un ragionamento presuntivo fondato su mere supposizioni circa la sua distruzione o mancata conservazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29418/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29420/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29421/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29425/2023 del 24/10/2023
- ordinanza_civile · 24 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29427/2023 del 24/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →